Lucera, 27 Luglio 2024

Chiella: ‘deduzioni, osservazioni e reclami’ al Rendiconto di gestione 2012 di Lucera

Riceviamo e pubblichiamo

Deduzioni, osservazioni e reclami al RENDICONTO DI GESTIONE 2012 del Comune di Lucera (FG), con particolare riferimento ad ENTRATE di € 3.095.879,84 derivanti da “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167” e connessi DEBITI FUORI BILANCIO, al “Fasc. Istr. 189/10 DMT” della CORTE DEI CONTI – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di Bari relativo alla determinazione del prezzo di cessione a conguaglio delle aree del p.e.e.p. cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie e alla Sentenza del CONSIGLIO DI STATO N. 5953/08.

Il sottoscritto Antonio CHIELLA, ai sensi dell’articolo 77, comma 7,  del REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ del Comune di Lucera (FG), in vigore dal 1° giugno 2011, presenta le seguenti “deduzioni, osservazioni e reclami” al Rendiconto di gestione 2012 approvato, oltre il termine prescritto del 30 aprile, con Delibera del Consiglio comunale del 23 maggio 2013, n. 33 (pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 29 maggio al 13 giugno 2013).
A causa del mancato rispetto del suddetto termine non si è ottemperato, anzi tutto, a quanto stabilito dalla CORTE DEI CONTI – Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 8/SEZ. AUT/2013/FRG depositata in Segreteria in data 15 marzo 2013, che obbligava anche il Comune di Lucera ad inviare elettronicamente, dal 2 al 15 maggio 2013, “il rendiconto dell'esercizio 2012, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194”.
Dei suddetti “quadri” (All. n. 1) risulta trascritto nel Bilancio 2012 solo il primo ma non il secondo relativo ai RISULTATI DIFFERENZIALI, la cui integrale conoscenza consente di poter comprendere i DATI SIGNIFICATIVI anche del Rendiconto, relativamente all’equilibrio economico-finanziario di un ente attraverso la valutazione dell’entità di un’eventuale differenza e di come questa debba essere finanziata (indicando cioè con quale percentuale di quote di oneri di urbanizzazione; con mutuo per debiti fuori bilancio; con avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio…).
Inoltre, il DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO emanato di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE il 18 febbraio 2013, avente ad oggetto “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015” (http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html), ha previsto che “…i parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”, modificando, tra gli altri, il parametro n. 8 che obbliga gli enti ad utilizzare la formula "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO"  al posto "debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio".
Dall’analisi di tale parametro, il sottoscritto, condividendo la preoccupazione di taluni Consiglieri comunali, ipotizza seri rischi per la «salute» economico-finanziaria del Comune di Lucera, poiché, ad esempio, lla verifica approvata dalla Giunta Municipale (Delibera n. 90 del 22-4-2013), registra purtroppo un crescente e rilevante aumento della “Consistenza debiti fuori bilancio” ; si è passati, infatti, da € 210.877,59 del 2010, ad € 1.157.239,92 del 2011, fino ad arrivare ad € 3.479.210,22 del 2012!!!

Prima di procedere, per meglio comprendere il fenomeno dei debiti fuori bilancio, che hanno avuto ed avranno riflessi notevoli sulle entrate e sulle spese dei vari bilanci comunali, il sottoscritto ritiene opportuno e doveroso premettere quanto segue.

L’articolo 30, comma 15, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", prevede che: “Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l' indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”.

La CASSA DEPOSITI E PRESTITI emanò una Circolare (n. 1251 del 27 maggio 2003) impartendo , anche al Comune di Lucera, “Disposizioni in merito alla finanziabilita' dei debiti fuori bilancio…”.
Nell’oggetto della Circolare si leggeva che <<Ne consegue l'assoluta necessità che il Consiglio dell'ente locale riconosca con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio, distinguendo quelli relativi a spese di investimento, finanziabili anche con ricorso a mutuo a prescindere dal limite temporale sopra richiamato, da quelli relativi a spese correnti, finanziabili con ricorso a mutuo solo se maturati anteriormente all'8 novembre 2001, ovvero con risorse proprie, se maturati successivamente a tale data.
Al riguardo, si fa presente che in virtù del principio della sufficienza delle risorse finanziarie, il Consiglio dell'ente, con la delibera con la quale verifica il permanere degli equilibri di bilancio ed adotta i provvedimenti per mantenerli, stanzia, altresì, le somme necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio, utilizzando prioritariamente le entrate e l'avanzo di amministrazione accertato (art. 193 TUEL) e secondariamente – dopo aver verificato l'impossibilità di finanziare con tali fonti i debiti, di cui e' stata riconosciuta la legittimità – facendo ricorso all'indebitamento>>
Inoltre la medesima Circolare confermò <<… in generale, la procedura di finanziamento vigente e stabilita nella circolare n. 1227/1998, al punto 27.1, con l'eccezione della dichiarazione necessaria per l'adesione di massima, che gli enti devono rendere in modo più articolato.
In particolare, l'ente deve ora esplicitamente attestare che:
a) con delibera consiliare n. … del … , adottata ai sensi degli articoli 193 e 194, comma 1, lettera … del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di Euro …
b) i debiti riconosciuti per i quali e' richiesto il finanziamento sono relativi:
a spese di investimento;
a spese di parte corrente e sono maturati in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8 novembre 2001;
c) nella medesima delibera e' stata dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse>>.

Il Consiglio comunale di Lucera (FG), con delibera n. 61 del 30 settembre 2003, SENZA IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, determinò il prezzo di cessione a conguaglio delle aree del Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, il cui “gettito” sarebbe stato di circa € 3.191.194,00; nel contempo, con successiva Delibera n. 83 dello stesso giorno, deliberò il ripiano di debiti fuori bilancio ammontanti complessivamente ad € 2.729.935,71, pianificato come di seguito: assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di € 1.735.159,66 da introitare al Cap. n. 5071 ‘MUTUO ESPROPRI ZONA 167”; utilizzo di parte dell’entrata dei proventi a conguaglio dovuti dai Concessionari dei suoli in zona 167 per € 475.790,86 quale quota non “coperta” dal mutuo; prelevamento dalle economie della gestione del bilancio 2003 per € 518.985,10.

E’ altresì doveroso ed opportuno evidenziare che nel 2004, precisamente nei giorni 13 e 14 ottobre, “La Gazzetta del Mezzogiorno” pubblicò una circostanziata DENUNCIA della Organizzazione sindacale della Dirigenza di Lucera (DIREL), controfirmata da tredici dipendenti tra Funzionari e Dirigenti (tra cui anche da quello del Servizio Ragioneria), oggetto di “42 notifiche (pari complessivamente ai 31 consiglieri comunali, ai 10 assessori e al segretario generale del comune”, in cui si affermava, tra l’altro, che :“…Le risorse economiche disponibili sono del tutto insufficienti anche ad assicurare l’ordinaria gestione dei vari servizi e uffici. Orbene, senza alcuna autonomia decisionale, senza risorse finanziarie, con ridottissime risorse umane e strumentali, quanti e quali dirigenti sarebbero stati in grado di andare aventi, assicurando comunque i servizi, fondando la loro forza sull’orgoglio personale? Quanti in queste condizioni, sarebbero stati<<adeguati>> a un Comune moderno?…Nell’attuale situazione le richieste di potenziare i fondi sia per fare fronte a spese del tutto prevedibili, che per le emergenze, ottengono soltanto silenzi, seguiti da vaghe promesse verbali di provvedere immediatamente e da provvedimenti che, spesso, esprimono scelte politico-amministrative opposte e/o distanti da quanto richiesto. Così non è inevitabile in alcun modo il perpetrarsi del fenomeno dei debiti fuori bilancio…L’autonomia gestionale è stata, fino ad ora, nient’altro che un miraggio per la continua ingerenza degli amministratori comunali, attraverso atti di indirizzo che molto spesso altro non sono che ordini di servizio malcelati… Un sistema basato sulla confusione dei ruoli e sull’approssimazione è utile unicamente per legittimare l’esistenza stessa di alcune figure e soprattutto la loro ingerenza….ingerenze ultra legem nella gestione amministrativa del Comune, attribuita, invece, per espressa previsione normativa in via esclusiva ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi…Per sincerarsene basterà guardare un atto: il piano esecutivo di gestione…orbene, nei <<peg>> deliberati negli ultimi due esercizi finanziari dall’amministrazione comunale gli obiettivi non sono affatto determinati. Curiosamente ci si è limitati a richiamare quelli indicati nella deliberazione del bilancio che, paradossalmente, brillano per la loro inesistenza. Gli atti che nel Comune di Lucera sono stati deliberati con il nome di <<peg>> sono una semplice ripartizione sommaria e affrettata di importi fra i vari responsabili per la gestione dei servizi. Ma vi è di più. Quest’anno il piano esecutivo di gestione non è stato ancora approvato, pur stando alla fine dell’esercizio finanziario…. Allo stato attuale la nostra legittimazione nell’adottare atti comportanti una spesa appare alquanto dubbia e la paralisi del sistema è inibita solo dal nostro senso di responsabilità…”.

Il quadro di riferimento dei PRINCIPI CONTABILI relativi ai debiti fuori bilancio stabilisce invero che “La contabilità pubblica disciplina in modo analitico il procedimento di spesa affinché l’azione della P.A. sia funzionalizzata al fine di garantire alla collettività che essa sarà svolta nel rispetto del principio di legalità…. Anche il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131” all’art. 22 disciplina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione delle spese e al terzo comma prevede che, nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario.”

I denunciati negativi risultati raggiunti in termini di gestione economica, finanziaria e soprattutto delle RISORSE UMANE affidata alla Dirigenza comunale, hanno obbligato il Ragioniere Generale dello Stato (ispezione dal 13 al 24 luglio 2009), a seguito di una verifica amministrativo-contabile, a segnalare alla PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI talune irregolarità (il cui elenco è stato allegato alla Delibera di Consiglio n. 22 del 19 aprile 2010), che gravano ancora sui Bilanci comunali, riguardanti, tra le altre “l’assunzione di personale in violazione dei limiti vigenti in materia; l’utilizzazione di personale con contratto a tempo determinato in carenza dei presupposti ed oltre i limiti temporali consentiti; conferimenti di incarichi senza l’osservanza dei presupposti e delle condizioni necessarie; violazione del principio del congruo accesso dall’esterno in materia di progressioni verticali ed omessa dimostrazione delle esigenze di pubblico interesse sottese alle stesse…”.

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Ciò premesso, la maggior parte di quella consistenza di debiti del 2011 (€ 968.666,00) deriva dalla SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCERA N. 174/2011, per la quale la Giunta Municipale (Delibera n. 259 del 19 dicembre 2011) ha ultimamente approvato uno “SCHEMA DI ACCORDO” nella cui premessa è importante rilevare, tra l’altro, che “….con nota prot. n. 40151 del 04/10/2011, data l’entità della somma da pagare, l’ufficio contenzioso richiedeva, al Dirigente del settore urbanistica …., di esprimere parere in merito all’opportunità di proporre appello avverso la sentenza. ALLA DATA ODIERNA (10/10/2011) DA PARTE DEL LEGALE DEL DIRIGENTE NON È PERVENUTA ALCUNA RISPOSTA”.
A tal proposito il sottoscritto riporta il seguente intervento di un Consigliere comunale riportato nella Delibera  di Consiglio n. 94 del 15 novembre 2011: “….Innanzitutto vorrei precisare che diversamente da quanto riportato nella proposta di delibera di consiglio n. 99 del 29 settembre 2011, riguardante la questione …, la commissione consiliare competente, ossia la V da me presieduta, non ha assolutamente espresso parere favorevole, poiché nella seduta del 18 ottobre 2011, verbale n. 312, i commissari si sono riservati l’espressione del parere in sede di Consiglio Comunale….Il gruppo consiliare “Piu' forza per Lucera” per quanto detto, preoccupato dal possibile insorgere di responsabilità contabili, dichiara di non partecipare al voto».
In quell’occasione risulta a verbale anche l’intervento della ex SEGRETARIA COMUNALE (già Dirigente del Contenzioso nel 2003), di cui il sottoscritto trascrive uno stralcio riportato a pag. 11 dell’allegato “A” alla medesima Deliberazione n. 94/2011 nella parte in cui Ella riferisce che <<…La Commissione, però, deve operare anche con un breve termine, se è vero che dobbiamo essere operativi, cioè se nella vostra volontà c’è il voler rendere operativa questa Commissione. Deve essere veloce, snella e mandare le carte alla Procura….la Commissione rimane ferma e presenta, tra due mesi – quindi c’è un impegno immediato – il lavoro al Consiglio Comunale. Quel lavoro che, poi, dovrà andare necessariamente alla Procura della Corte dei Conti. Rimane sempre evidente su fatti, atti e circostanze e non sul giudizio su persone>>; mentre il Consiglio Comunale ha poi deliberato di <<… fissare in mesi due il tempo massimo per terminare i lavori…che dovranno concludersi con la presentazione alla Segreteria Generale del resoconto dei lavori (o relazione finale) sottoscritto dal Presidente e dalla Commissione”.

A tal fine (e non solo), il sottoscritto evidenzia, com’è noto, che i PRINCIPI CONTABILI relativi ai debiti fuori bilancio (punto n. 104) stabiliscono che: “Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo”.

Per quanto attiene invece alla maggior consistenza dei debiti del 2012 (€ 3.075.871,61), essa deriva dalla SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 1710 (http://www.cameraamministrativa.it/uploads/files/1710%20-%202013.pdf), depositata il 13 marzo 2013, il cui importo “…di € 2.402.450,31 è stato previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 ai capitoli 3031 e 2180/20” ; dalla lettura del bilancio, il sottoscritto rileva infatti che, sommando gli importi dei due citati capitoli, il n. 2180/20 di € 220.884,11 (“INTERESSI DERIVANTI DA RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO”) e il n. 3031 di 2.854.987,50 (“DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI”), si ottiene la somma complessiva di € 3.075.871,61.

Rispetto alle anticipazioni di cassa, nella Relazione al RENDICONTO DI GESTIONE 2011 (Delibera di Consiglio n. 36 del 30 maggio 2012), l’Assessore al ramo ebbe a riferire che ”si registra positivamente la netta diminuzione delle anticipazioni di cassa per € 14.681.426,97 rispetto al 2010 che tanta preoccupazione aveva destato per gli anni precedenti tanto da procurare la diffida da parte della Corte dei Conti, mentre vi posso assicurare che per l’anno 2012 le predette anticipazioni sono praticamente zero”.

Invero, la Giunta Municipale (Delibera n. 3) già dal 10 gennaio 2013 ha deliberato “… di chiedere…. al Tesoriere – BANCO DI NAPOLI SPA una anticipazione di cassa di € 6.704.833,02!!!

Invece, per quanto riguarda le ENTRATE in oggetto di € 3.095.879,84 imputate alla voce “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167”, tenendo sempre presente quei principali DEBITI FUORI BILANCIO degli ultimi anni, il sottoscritto evidenzia quanto segue.

Nel Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011, tra le “Entrate anno 2009” del Cap. n. 4040 è stata riportata la suddetta voce, registrata in USCITA al Capitolo n. 2181, ENTRATE che dovevano servire (un milione di euro di ciascun anno dal 2009 al 2011) a pagare la maggiore SPESA di € 5.231.258,15 relativa a “DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZA ESECUTIVA 393/2006”, riconosciuti dal Consiglio comunale in data 28 novembre 2006 (Delibera n. 46); contrariamente però a quanto invece deliberato dal Consiglio Comunale il 30 settembre del 2003 (Delibera n. 83), cioè il ricorso all’assunzione di un mutuo con la Cassa DD. PP.

Con atto dirigenziale del competente Servizio Economico-finanziario (19 marzo 2009, n. 155) è stato determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo di crediti relativi alla “regolarizzazione delle convenzioni di assegnazione dei lotti edificabili in zona 167 – PEEP”, ma nei confronti dei PROPRIETARI di alloggi acquistati 30 anni fa!!!

Pochi mesi dopo, per la suddetta Sentenza esecutiva n. 393/2006, la CORTE DEI CONTI – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia (Adunanza pubblica 1° luglio 2009), nel rilevare a carico del Comune un “…comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l’intero esercizio se pure nei limiti consentiti dall’art. 222 del TUEL”, evidenziò uno scoperto di € 862.395,90, che il Dirigente del Servizio Economico-finanziario di giustificare quale importo derivante “…dall’accantonamento di € 7.759.558,45 conseguente al pignoramento di somme presso la tesoreria in seguito a soccombenza in un giudizio civile del Comune che ha comunque presentato opposizione all’esecuzione ed il relativo giudizio…”.

Durante il Consiglio Comunale del 29 gennaio 2010, un Consigliere comunale rivolse al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e alle Finanze, all’Assessore al Contenzioso e al Presidente del Consiglio un’interrogazione con richiesta di risposta scritta, precisando tra l’altro che:”…con deliberazione del Consiglio comunale, n. 54 del 28/11/2006 si stabiliva che il Comune di Lucera avrebbe dovuto alienare i terreni dell’ex ECA, di sua proprietà, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare la suddetta debitoria. L’Ente Comunale, ad oggi, introita solo 17mila Euro dai prima menzionati terreni, a titolo di canoni di affitto,  che hanno una consistenza di 603 ettari. Per effetto del pure menzionato atto di pignoramento del dicembre 2006, l’Ente sta facendo fronte ai propri bisogni di cassa a mezzo di anticipazioni onerose di tesoreria, che hanno comportato e comportano, oneri per centinaia di migliaia di Euro…non è stata data ancora esecuzione all’anzidetta delibera del Consiglio che stabiliva che dovesse procedersi alla vendita dei terreni ex ECA…”.

Il SINDACO del Comune di Lucera, in data 19 aprile 2010 (Delibera di Consiglio n. 15), ha risposto all’interrogante affermando che, “….relativamente ai fitti dei terreni, ricorda che già nel 2006 si era proceduto ad un aggiornamento dei canoni che poi non ebbe una pratica attuazione proprio per l’intervento della succitata deliberazione di vendita. In ogni caso i contratti scadranno nel mese di maggio 2011, ed in quella occasione i canoni saranno certamente rivisti”.

Nel frattempo, sempre la CORTE DEI CONTI (Adunanza pubblica 10 novembre 2010), ha nuovamente riscontrato che “Con riferimento all’ininterrotto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, si ritiene sussista la grave irregolarità non solo per l’evidente contrasto con la ratio alla previsione dell’istituto, cioè quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità …..ma anche per la mancata adozione di tutte le misure atte a reperire complessivamente risorse connotate da una elevata velocità di realizzazione della liquidità, in assenza di un opportuno ed adeguato accantonamento di somme che l’Ente avrebbe dovuto effettuare nel tempo, considerato l’elevato grado di probabilità di soccombenza nel giudizio…” (Cfr. Delibera di Consiglio n. 3 del 28 febbraio 2011).

Tra gli accertamenti dell’ultimo esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011, alla voce “PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE”– “FITTI REALI DI FONDI RUSTICI” (Capitolo 3062) del BILANCIO DI PREVISIONE 2012, risulta in entrata solo la somma di 18mila Euro, cioè solo mille euro in più rispetto a quanto riferito da quel Consigliere comunale per l’affitto di 603 ettari di terreno (Ha. 603.21.82 per la precisione); mentre, tra le PREVISIONI DI COMPETENZA 2012, è stato previsto un aumento di appena 51.120,00 euro, non comprendendo se i canoni siano stati o meno rivisti come affermato dal Sindaco.

Il DIRIGENTE del III SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, con nota protocollo n. 27620 del 29/06/2011 avente ad oggetto “INDENNIZZI ZONA 167. PRECISAZIONI”, replicando indirettamente e pubblicamente ad osservazioni dello scrivente, definì l’annosa questione affermando di aver “…ottemperato semplicemente a deliberati dell’Amministrazione comunale ponendo in riscossione somme, già determinate dall’Ufficio Tecnico comunale, a seguito di sentenza del TAR favorevole al Comune di Lucera e regolarmente iscritte nel bilancio dell’Ente, anche a seguito dei vari solleciti pervenuti dagli organi di controllo interno e dalla Corte dei Conti”.

I non menzionati “deliberati dell’Amministrazione comunale”, si riferivano invero alla Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 31 marzo 2004, atto assunto da un organo collegiale che, perseverando nell’errore già commesso 180 giorni prima con la citata Deliberazione n. 61 del 30 settembre 2003, ha adottato criteri recepiti con Delibera del Consiglio in data 23 maggio 1996, n. 34 (All. n. 2), già dichiarati incostituzionali con Sentenza del Giudice delle Leggi n. 369 depositata il 2 novembre 1996.

Nella citata Delibera del Consiglio n. 61 del 30 settembre 2003 riguardante la determinazione del prezzo di cessione a conguaglio delle aree del P.E.E.P. cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, il RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA, pur in vigenza del Testo Unico delle espropriazioni che aveva abrogato il richiamato art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, espresse comunque il seguente PARERE TECNICO: "Dato atto che tutti i calcoli e le determinazioni in merito (superfici, prezzi etc.) sono stati eseguiti dal Dirigente del V° Settore LL.PP. e OO.PP., già dirigente del Settore LL. PP.. e urbanistico dal momento della realizzazione della prima 767 e fino al 31/08/2000, data in cui è subentrato il sottoscritto nella direzione del settore urbanistico, si esprime parere favorevole per quanto di propria competenza trattandosi di un atto dovuto”.

Tutti i calcoli e le determinazioni in merito (superfici, prezzi etc.), dunque, vennero ratificati con la suddetta Delibera di Consiglio n. 34/1996 che, paradossalmente, riportò il PARERE con “ …riserva circa l’aspetto contabile e di copertura finanziaria nei successivi atti di acquisizione” dell’allora DIRETTORE di Ragioneria, mentre, per quanto riguardò il PARERE LEGALE, l’allora SEGRETARIO GENERALE verbalizzò che “l’atto proposto è propedeutico alla definizione della complessa vicenda relativa all’acquisizione e alla cessione dei suoli nella “167””!!!

Tra le premesse “parti integranti e sostanziali” della richiamata Delibera n. 34/1996, il sottoscritto evidenzia inoltre che:
– l’allora Assessore alle Finanze, relatore dell’argomento, stigmatizzò “….l’inerzia delle passate Amministrazioni in ordine alla utilizzazione di provvedimenti agevolati dello Stato per l’acquisizione delle aree nella “167”;
– un ex Consigliere comunale, attualmente Assessore alle Finanze, rincarò la dose precisando che “(…) quanto enunciato dall’Assessore è incompleto per il motivo che nell’accusa È COINVOLTA ANCHE L’ATTUALE MAGGIORANZA NONCHÉ I RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI”.

L’ INERZIA, infatti, era dovuta al fatto che poco o nulla venne posto in essere per accedere a mutui con oneri a carico del bilancio dello Stato attingendo alle risorse esistenti sul plafond messo a disposizione dei singoli Enti (L. 458/1988; Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1174 del 4/4/90; L. 80/1991 e soprattutto articolo 10 (Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio) del Decreto-Legge n. 444/1995 che prevedeva la regolarizzazione di ogni controversia relativa a “perizie di stima, emesse ai sensi dell’articolo 15 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; transazioni giudiziali o extragiudiziali; sentenze esecutive; accordi per la cessione volontaria del bene”.

INERZIA che, a distanza di circa 17 anni, il sottoscritto registra ancora oggi!

Infatti, dalla lettura della Relazione al Rendiconto 2012 a firma dell’Assessore al ramo, relativa alla “VERIFICA INDEBITAMENTO”, si evince che non si è minimamente tenuto conto delle recenti “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” laddove prescrivono, tra l'altro, che "gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, IN DEROGA AGLI ARTICOLI 42, 203 E 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum (N.d.A.: un’integrazione al precedente Contratto del 2009) di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni…omissis…" (Art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013 in vigore dal 9 aprile 2013, convertito nella Legge 6 giugno 2013, n. 64 in vigore dall’8 giugno 2013).

Le somme, laddove richieste alla Cassa depositi e prestiti, avrebbero maturato interessi in una misura del 3,302%. e, ad esempio, sugli “INTERESSI DERIVANTI DA RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO” connessi alla citata Sentenza del Consiglio di Stato n. 1710/2013 (€ 220.884,11), si sarebbe certamente ottenuto un notevole risparmio.

Nella richiamata Delibera n. 11/2004, invece, si precisava inoltre che “… che è questa la ragione che induce il Comune, in relazione agli atti adottati, ad allestire, a breve, uno SPECIFICO UFFICIO PER LA DEFINIZIONE STRALCIO DI TUTTA LA GESTIONE DEI SUOLI NEL P.D.Z. 167”.

Sta di fatto però che, a seguito di espressa richiesta del sottoscritto, l’ex Segretario Generale del Comune di Lucera, ha trasmesso la nota n. 42263 in data 18 ottobre 2011 a firma dell’attuale DIRIGENTE DEL IV SETTORE COMUNALE, da cui si evince che l’esame e la verifica documentale dell’attività edificatoria di 172 Lotti (evidentemente mai avvenuti!!!) e quindi la relativa documentazione allegata a tutte le concessioni edilizie rilasciate in ambito “167”, poteva essere svolta SOLO attraverso la &ldquo

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