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Chiella vs Comune di Lucera, duello a colpi di leggi

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Antonio Chiella continua la sua 'battaglia' contro Ventrella attraverso lo strumento Pec. Un 'duello' che usa le leggi come arma, ma che non nasconde il carattere forte di Chiella che ha deciso, evidentemente, di far pagare in questo modo lo scotto di quanto accadde nel consiglio straordinario tenutosi al Palazzetto dello Sport il 29 giugno.

Riceviamo e pubblichiamo
 
Spett.le Redazione,

con riferimento alla mia richiesta da Voi cortesemente pubblicata oggi con il titolo “Antonio Chiella, con la Pec esprime indignazione per le offese di Ventrella”, nel ringraziare il Segretario Comunale dott. Filippo RE per la sottoelencata risposta prontamente pervenutami con posta elettronica certificata, mi sia consentito di fargli una brevissima e altrettanto rispettosa replica.
Si, è vero e risaputo che la costante giurisprudenza amministrativa ha considerato il termine “entro e non oltre dieci giorni” come ordinatorio; mi consenta però, il gentile Segretario comunale, di riportagli, di seguito, uno stralcio della Circolare del Ministero dell'Interno dell’ 8 aprile 1998, n. 4 avente ad oggetto “Dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali e scioglimento dei relativi consigli” (in G.U. n. 99 del 30 aprile 1998), inviata ai Prefetti.
Sulla questione, infatti, la Circolare recita quanto segue:” […] È stato chiesto, in taluni quesiti, se l'inutile decorso del termine di dieci giorni precluda al consiglio la possibilità di procedere - successivamente - alla surroga. Certamente, la soluzione resta problematica, nondimeno potrebbe ritenersi che la surroga sia comunque ammissibile, non essendovi una preclusione esplicita nella disposizione ed essendo intendimento del legislatore la reintegrazione strutturale della assemblea elettiva. Per evitare, peraltro, che l'attività del consiglio possa ritenersi viziata per irregolare composizione del collegio, appare senz'altro opportuno che sia posta ogni cura affinché venga osservato il termine fissato dalla legge […]”.
Il Ministero dell’Interno, quindi, non è stato così perentorio nel valutare la problematica.
Infatti utilizza il condizionale. Nel nostro caso, trattandosi di un Consiglio straordinario che doveva svolgersi presso la sede del Palazzetto dello Sport, celebrato alla presenza di centinaio di persone, con all’ordine del giorno, tra gli altri, anche l’importante punto riguardante i sedicenti avvisi bonari per  “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167” (inviati però agli acquirenti degli alloggi!), ritengo invece che si sarebbe dovuto rispettare il termine fissato dalla legge, visto è considerato anche il triste e squallido epilogo di quell'assise consiliare del 29 giugno scorso la cui Deliberazione, ad esempio, riferisce che: “[…] dopo la ripresa dei lavori il Consigliere Iannantuoni Vincenzo ha abbandonato l’aula facendo venire meno il numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta per mancanza del numero legale”!
E visto e considerato anche che, durante il successivo Consiglio del 7 luglio appena trascorso, il consigliere Ventrella si è “sfogato” nell’offendere i cittadini apostrofandoli come “gentaglia”!
Vorrei infine che tramite, codesta Spett.le Redazione, anche per non “intasasare” la mia e la PEC del dott. RE, giungesse ad Egli il seguente pensiero.
Soprattutto in determinate circostanze e tempi (ricordo i vili ed ignobili attentati all’ex Sindaco Morlacco di qualche anno fa e le recenti vicende giudiziarie), credo che il rispetto della legge e delle regole debba maggiormente accentuarsi, non restringersi nell’interpretazione giurisprudenziale della norma.
Cosa che, saggiamente, ha fatto il Ministero dell'Interno sin dal 1998 nella sua direttiva ai Prefetti.

Grazie.
Antonio Chiella

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Egregio Signor Chiella,
Faccio rispettosamente rilevare che il termine di cui all'art. 38 - comma 8 - D.Lgs. 267/00 va correttamente inteso come ordinatorio e non perentorio per cui la procedura di surroga del consigliere Rizzi è pienamente conforme al dettato legislativo.

Cordialità
Filippo Re

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