Lucera, 02 Maggio 2024

Filmare un convivente a sua insaputa, è reato, anche se maltratta i figli

Filmare la moglie a sua insaputa, è reato, anche se maltratta i figli.”
 
Il progresso tecnologico pone al Diritto sfide sempre nuove e spesso il bilanciamento dei contrapposti interessi meritevoli di tutela richiede attente e prudenti valutazioni. 
Oggigiorno, è facilissimo documentare la vita privata altrui, anche nei momenti più intimi: dall’avvento dei telefonini dotati di videocamere alla diffusione di apparecchiature efficientissime a costi irrisori, nessuno può ritenersi al sicuro da occhi indiscreti, neppure tra le mura domestiche. 
Allora, dobbiamo chiederci se  e quando è lecito filmare un’altra persona.
Con la recentissima sentenza n. 4840 del 2 febbraio 2024, la Corte di Cassazione Penale, V sezione, si è pronunciata su un caso significativo. 
Marito e moglie si accusano reciprocamente di maltrattamenti in famiglia anche ai danni dei figli. 
Entrambi sanno che nel proprio appartamento sono installate delle videocamere collegate all’impianto di allarme, però lei crede che funzionino solo quando l’allarme è attivo. Invece non è così e il marito ne approfitta per filmarla e usare i video come prova in tribunale contro di lei. 
La donna denuncia il marito per il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis cp, sostendo che non sapeva di essere ripresa e che quindi non vi aveva mai acconsentito,  neppure implicitamente. 
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla moglie, confermando un indirizzo che possiamo ritenere quindi consolidato: “Non è consentita, neppure al convivente, la registrazione di immagini di vita privata altrui, quando lo stesso non ne sia stato parte, posto che, solo in tale ultima evenienza l’atto di vita privata appartiene anche a chi l’abbia registrato”.
E’ un’affermazione di principio importantissima, volta alla piena tutela del diritto alla riservatezza nella sua estrinsecazione più fondante, ossia nella propria dimora.
Chi infrange questa regola ne risponde penalmente ai sensi dell’art. 615 bis cp.
Ed allora, in simili casi come dimostrare ciò che accade realmente in famiglia? Presentando denuncia e chiedendo che sia l’Autorità giudiziaria ad indagare, eventualmente anche installando microspie. 
 
Nicola Ivan Bernardi (avvocato)
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