Lucera, 02 Maggio 2024

Piano di riordino della rete scolastica: il documento presentato dalla minoranza consiliare

Riceviamo e pubblichiamo:

PIANO DI RIORDINO DELLA RETE SCOLASTICA 

PER L’A.S. 2024/205 – REGIONE PUGLIA

DOCUMENTO DELLA MINORANZA CONSILIARE

La Giunta Regionale in data 8 agosto 2023 ha deliberato “Le linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2024/2025”, in attuazione della legge finanziaria 2023 e del successivo decreto ministeriale intervenuto a seguito del mancato accordo nella Conferenza Stato-Regioni 

Per avere una idea chiara sull’argomento, dobbiamo necessariamente fare una breve analisi del percorso storico/giuridico su tale argomento.

Il conferimento dell’autonomia scolastica alle scuole comportò la razionalizzazione della loro organizzazione amministrativa, finalizzata al raggiungimento di dimensioni idonee che giustificassero il conferimento del ruolo dirigenziale ai capi d’istituto e del ruolo direttivo ai responsabili amministrativi.

A norma dell’art. 2 del D.P.R. 233/1998, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione furono costituiti, di norma, con una popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni.

Una deroga fu concessa nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, ove il parametro fu ridotto fino a 300 alunni, mentre il superamento dei parametri normali fu consentito nelle aree ad alta densità demografica.

Le scuole che non raggiungevano gli indici di riferimento sopra indicati furono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.

La revisione dei parametri si è avuta con la legge n. 111/2011 come modificata dalla L. n. 128/2013

E’ stata posta a 500 la soglia minima del numero di alunni idoneo al conferimento dell’autonomia scolastica, fatte salve inoltre le deroghe nei casi previsti dal citato art. 2 del D.P.R. n. 233, al 1° settembre 2000 risultarono in Italia 10.825 istituzioni scolastiche autonome, ciascuna dotata di dirigente scolastico e di direttore s.g.a.

Per effetto della riduzione della spesa pubblica, tali dotazioni furono ritenute eccessive.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111-art.19 commi 4 e 5) il numero minimo di alunni fu innalzato a 1000 negli istituti del primo ciclo e a 600 nel secondo ciclo 

Tuttavia, l’applicazione di questi nuovi parametri comportò il ricorso alla Corte Costituzionale da parte di alcune Regioni che vi avevano ravvisato un’invasione di campo da parte dello Stato, in violazione del dettato costituzionale riformato nel 2001.

La sentenza della Corte costituzionale (la n. 147/2012) accolse il ricorso, riaffermando la competenza delle Regioni nella programmazione della rete scolastica sul territorio, come già previsto dall’art. 138 (co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 112/1998 e in continuità conla precedente sentenza n. 13/2004 là dove veniva enucleato il principio che “il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica”.

Seguì un intervento correttivo con la legge n. 128/2013 (di conversione del D.L. 104/2013), il cui art.12 pose l’accordo in sede di Conferenza unificata a fondamento della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le Regioni.

In sintesi, le nuove regole stabilirono che:

⮚ la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono obbligatoriamente aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado;
⮚ gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
⮚ alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto fino a 400 per le istituzioni sopra citate) non possono essere assegnati né dirigenti scolastici né direttori dei servizi generali ed amministrativi;
⮚ tali scuole vanno conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome; il relativo posto di DSGA va assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

A conclusione di questo processo di razionalizzazione, agli inizi dell’a.s. 2015/16 il numero delle istituzioni scolastiche autonome era sceso a 8.384.

A seguito, poi, del periodo pandemico, gli indici per il mantenimento dell’autonomia è sceso a 500 alunni (300 per i comuni montani)

E veniamo ora, agli obiettivi fissati dal PNRR: la riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, con la riduzione del numero degli alunni per classe e un nuovo dimensionamento della rete scolastica, è uno degli obiettivi del piano di resilienza. Il criterio è quello di armonizzare la distribuzione delle istituzioni scolastiche a livello regionale con l’andamento della denatalità.

Il meccanismo individuato con L. n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023, art.1 comma 557) prevede i seguenti passaggi:

⮚ con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, sono definiti su base triennale (con eventuali aggiornamenti annuali) i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori s.g.a. e la sua distribuzione tra le Regioni, “tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale”;
⮚ il coefficiente di calcolo applicato dal Ministero per il computo delle autonomie scolastiche è “non inferiore a 900 e non superiore a 1000”;
⮚ le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal decreto.
⮚ Per i primi sette anni, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, sono previsti correttivi non superiori al 2% annuo, finalizzati a salvaguardare le specificità delle istituzioni situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche con forme di compensazione interregionale.
⮚ I risparmi così conseguiti sono destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed altri finanziamenti a favore del personale direttivo e docente.

Il Ministero spiega che l’intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale discende, quindi, da una stringente indicazione europea, nell’ambito delle misure del PNRR, che mira ad adeguare la rete scolastica all’andamento anagrafico della popolazione studentesca. 

In particolare, la riforma si pone l’obiettivo di armonizzare la distribuzione delle Istituzioni scolastiche a livello regionale con l’andamento della denatalità, considerando un arco temporale di dieci anni e superando il modello attuale. Come detto, tale analisi impatta inevitabilmente con il decrescere della popolazione studentesca nella fascia compresa tra i 3 e i 18 anni.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni, infatti, rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. 

Per individuare il tasso di diminuzione della popolazione scolastica, è stata calcolata l’incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti nell’Anagrafe Nazionale Degli Studenti sulla popolazione 3-18 anni – fonte ISTAT (2023-2034).

Per la Puglia, per esempio, a fronte di circa 551 mila alunni del 2023, si passerebbe a 539 mila nel 2024, a 528 mila nel 2025, per finire a 434 mila nel 2034

Le scuole autonome, in conseguenza, passerebbero, secondo i dati riportati nella relazione tecnica di accompagnamento del DDL, a un decremento demografico che entro il 2034 determinerà, secondo le proiezioni ISTAT, ad una diminuzione di 634 istituzioni scolastiche autonome tra l’a.s. 2023/2024 e l’a.s. 2031/2032- in pratica a 6885 nel 2031/2032 a fronte delle attuali 7960 scuole. A conclusione del procedimento (a.s. 2031/32), quindi,ilnumero delle istituzioni scolastiche autonome risulterà ridotto a 6.885.  Per la Puglia, relativamente al numero delle istituzioni scolastiche autonome, si passerebbe dalle attuali 631 scuole autonome a 557 entro il 2026 con una perdita quindi di bene 74 scuole.  Questa analisi, di mera matrice “ragioneristica”, che non tiene conto del ruolo rivestito dalla scuole nel territorio e nel tessuto sociale, ci deve portare, in primis, ad una preliminare considerazione con non poche perplessità al riguardo. 026/2027 con la perdita di ben 71 scuole autonome. 

⮚ A fronte di economie così limitate, non sarebbe invece il caso di approfittare del decremento demografico della popolazione scolastica per creare scuole più ridotte nei numeri, ma maggiormente attrezzate ad affrontare il compito loro affidato dall’art. 21 della legge 59/1997 (autonomia scolastica)?
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