Lucera, 08 Dicembre 2024

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La Musica è Finita: L’Ordinanza del Sindaco di Lucera sulle Vie Amicarelli e Marrone.


Divieto di diffusione sonora dal 15 luglio al 30 settembre 2024

Il celebre cantautore italiano Franco Califano, con la sua inconfondibile voce e liriche intrise di malinconia, cantava “La musica è finita, gli amici se ne vanno”. Queste parole sembrano riecheggiare ironicamente nelle strade di Lucera, dove una recente ordinanza del sindaco ha imposto lo stop alla musica in via Amicarelli e via Marrone.

L’ordinanza del Sindaco di Lucera, numero 13 del 12 luglio 2024, impone il divieto di diffusione sonora per tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati in via Amicarelli e via Marrone dal 15 luglio al 30 settembre 2024. Questo divieto è una risposta alle numerose segnalazioni e contestazioni riguardanti il disturbo della quiete pubblica e del sonno nelle ore serali e notturne.

L’ordinanza specifica che tali disturbi hanno continuato a verificarsi nonostante le precedenti misure inibitorie. L’atto è stato adottato in base a diverse disposizioni di legge, tra cui gli articoli 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000, che permettono al Sindaco di emettere provvedimenti contingibili e urgenti per tutelare la sicurezza pubblica e la vivibilità urbana.

L’ordinanza prevede un’eccezione durante il periodo delle feste patronali, dal 12 al 18 agosto 2024, quando la diffusione sonora sarà permessa previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Le violazioni della presente ordinanza comportano una sanzione amministrativa di 500 euro e, in caso di recidiva, la sospensione o revoca dell’autorizzazione amministrativa.

ORDINANZA N. 13 del 12-07-2024

Divieto di diffusione sonora relativo ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale ubicato in via Amicarelli e in via Marrone dal 15 luglio al 30 settembre 2024.

Premesso che:

  • L’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, poiché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio ed offrono ai giovani la possibilità di intrattenersi all’interno del territorio comunale.
  • Tali attività hanno però costituito, sulla scorta delle ripetute segnalazioni di cittadini e numerose contestazioni fatte dagli organi di controllo, una causa oggettiva di disturbo della quiete pubblica e del sonno, con espressioni di disagio e pericolo nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne.
  • Le predette segnalazioni, seguite da ripetute contestazioni di violazioni elevate dai locali presidi di Forze dell’Ordine e Forze di Polizia, hanno evidenziato che il fenomeno del disturbo della quiete pubblica e del sonno, nelle ore serali e notturne, è ancora presente e non ha subito alcuna diminuzione all’interno del centro storico di Lucera, specificatamente in via Amicarelli e via Marrone.
  • L’art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco “quale rappresentante della comunità locale in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell’ambiente e
  • del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
  • L’art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti sono adottati secondo le modalità previste dai regolamenti di polizia urbana e sono efficaci fino alla loro revoca da parte del prefetto con decreto motivato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. I provvedimenti contingibili e urgenti possono avere ad oggetto esclusivamente i casi connotati da urgenza e necessità della loro emanazione”;
  • L’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 [T.U.E.L.] prevede che “Il sindaco adotta i provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e degli altri principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, la sicurezza della circolazione stradale, e la pubblica incolumità anche con riferimento alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
  • che questa Pubblica Amministrazione, nell’intento di contemperare le esigenze della cittadinanza residente con quelle degli esercenti, ha già adottato ordinanze inibitorie del fenomeno, ed in particolare è precedentemente intervenuta con Ordinanza Sindacale ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sopprimendo la diffusione sonora interna ed esterna per tutte le attività commerciali interessate, anche e ovunque all’uopo autorizzate;
  • che tale strumento ha sortito gli effetti sperati, migliorando la tutela dell’incolumità pubblica, nel periodo di vigenza e fino ad oggi, tanto che le doglianze dei residenti quanto la necessità di intervento della forza pubblica in funzione inibitoria si sono azzerate.
  • Rilevato che il fenomeno delle diffusioni sonore causanti il disturbo della quiete pubblica e del riposo sono nelle ore serali e notturne nelle predette aree del centro storico, circoscritte a via Amicarelli e via Marrone di questo Comune, così circoscritto alle segnalazioni pervenute al protocollo di questo Comune. Valutato che, nelle more della definizione di un Regolamento Comunale, da condividere con le locali associazioni di categoria e di residenti, che renda omogenee le esigenze di tutela della quiete e della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché le azioni di prevenzione dei comportamenti che rappresentino “illecita occupazione di spazi pubblici, e di vendita, anche di vendita di bevande alcoliche e al uso di sostanze superalcoliche”; Ritenuta preminente l’esigenza di operare con imparzialità, puntualità, opportunità e congruità, al fine di contemperare le contrapposte esigenze degli operatori economici con quelle dei residenti rimarcando in ogni modo, tanto la libera espressione dell’attività commerciale, quanto il diritto dei residenti a vivere una vita normale, nel rispetto della quiete del diritto al sonno e alla salute fisica e psichica;
  • Considerato che
  • la giurisprudenza intervenuta in materia ha evidenziato con vigore il dovere delle Amministrazioni Comunali di dare seguito alle segnalazioni in materia di inquinamento acustico, intervenendo con gli strumenti più idonei (TAR Sardegna, con la sentenza 7 ottobre 2021, n. 702), di recente, il Consiglio di Stato, esprimendosi in materia, ha avuto modo di chiarire e puntualizzare che “L’ordinanza di cui all’art. 9 della L. 447/1995 prevede l’applicazione dei limiti di emissione sonora stabiliti per legge, in quanto non è possibile escludere un pregiudizio per la salute pubblica anche quando non risultino superati i limiti previsti dalle norme di legge specifiche per l’inquinamento acustico”. In detta pronuncia, il Collegio ha infatti affermato che in materia di inquinamento acustico, rilevante non solo per tutelare la salute pubblica intesa in senso stretto, come assenza di patologie, ma anche per garantire il benessere sociale, è preminente un principio di precauzione connesso alla non episodicità delle emissioni sonore e quindi non limitato alla valutazione dell’occasionale “non eccedenza dei limiti di legge”, rilevando che la valutazione dell’”occasionalità” non comporta che tali emissioni sonore siano in grado di tutelare l’complessivamente la quiete pubblica nella proprietà pubblica e che occorre dare prevalenza al principio di precauzione in grado di tutelare l’complessivamente la quiete pubblica nella proprietà urbana. In questa stessa prospettiva, è stato ritenuto rilevante anche che un rumore prodotto rispettasse i valori limite di emissione previsti per le zone urbanizzate, qualora risultasse il presupposto della “normale tollerabilità” secondo quanto già affermato da disturbo fosse percepito da molti residenti, per individuato un’”occasionalità della fruizione dei necessari strumenti ordinari”. E’ evidente che in una situazione del genere, la somministrazione delle ordinanze contingibili ed urgenti, nella misura in cui si verificano effettivamente le numerose persone attestate di un disturbo al riposo e allo svolgimento delle loro attività quotidiane;
  • sulla base delle segnalazioni di inconvenienti sul rispetto, provenienti, in corrispondenza di dette zone di rilevanza storico culturale e che, per permanendo la residenza di numerose famiglie con persone che anche se anagraficamente avanzata, resta il dovere assicurare alle predette famiglie la tranquillità ed il riposo;
  • gli assembramenti derivanti dalla frequentazione dei descritti esercizi di somministrazione (anche temporanea) con consumo sul posto e/o di bevande alcoliche e superalcoliche, correlano in effetti ad una morfologia del centro storico cittadino;
  • che gli stessi assembramenti, con specifico riguardo ai locali descritti nella presente ordinanza, con un’architettura delle vie e delle piazze insistenti con caratteristiche anche di aggregazione sociale (TAR Lazio, 27 aprile 2021, n. 1234);
  • rilevato altresì che, in un momento in cui i locali pubblici registrano una forte presenza di giovani, si ritiene che i comportamenti rilevati siano inevitabili, a conferma della tendenza della provenienza dei residenti nella zona (TAR Lombardia, sez. III, 24.05.2006, n. 1236);
  • il diritto alla quiete, come espressione del benessere derivante da salute psicofisica, prevale certamente sugli interessi economici di derivazione dell’ordinanza sindacale, laddove nel radicarsi del disturbo, violenza ed attività economica legittima, non si percepiscano i provenienti, l’esacerbazione vicervano sulla collettività e riscontrati pregiudizi (TAR Veneto, n. 1582/2007).

Ritenuta la concreta ed assoluta necessità di intervenire, da parte della scrivente Autorità, a tutela della quiete pubblica e del sonno, nei luoghi presso i quali sono presenti esercizi pubblici e commerciali ubicati nella via Amicarelli e nella via Marrone, anche ove in possesso di nulla osta acustico, il divieto assoluto di diffusione sonora esterna e/o diffusa dall’interno verso l’esterno, con ogni modalità di strumento di diffusione, ad eccezione del periodo dal 12/08/2024 al 18/08/2024, periodo in cui ricadono le feste patronali e nelle quali, previo le previste autorizzazioni, sarà consentita anche la diffusione sonora, nel rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza. È consentita la diffusione sonora interna agli esercizi commerciali, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dalla legge 447/1995, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di inquinamento acustico ed a tutela della quiete pubblica. Visto l’art. Cost. 117: Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni culturali; Visti gli artt. 659 e 660 c.p.; Visto il T.U.L.P.S.; Visto l’art. 1, 48/2017; Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., ed in particolare gli artt. 50 e 54, come modificati dalla L. 48/2017 e ss.mm. ii.; Visto il D.Lgs. 59/2010 e ss.mm. ii.; Visto lo Statuto Comunale del Comune di Lucera;

ORDINA

Dal 15 luglio al 30 settembre 2024, ad ogni esercizio pubblico e commerciale ubicato in via Amicarelli e in via Marrone, anche ove in possesso di nulla osta acustico, il divieto assoluto di diffusione sonora esterna e/o diffusa dall’interno verso l’esterno, con ogni modalità di strumento di diffusione, ad eccezione del periodo dal 12/08/2024 al 18/08/2024, feste patronali.

AVVERTE CHE

  • L’inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis co. 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si procederà all’adozione dei provvedimenti di sospensione non inferiore a giorni 3 (tre) dell’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S.;
  • l’inosservanza reiterata dei provvedimenti di cui ai punti che precedono può comportare la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S.

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia ad Ordinamento Generale cureranno le attività rivolte ad accertare l’ottemperanza al contenuto della presente Ordinanza. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120.

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