NEWS ON LINE Spazio aperto         Pubblicata il

L’Italia ripudia la guerra

condividi


RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
 
L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA
 
Dalla virologia al diritto internazionale in tre mosse
 
In questi giorni, si discute molto sulla portata dell’art. 11 della Costituzione Italiana: 
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
 
Ripudio della guerra.
Libertà.
Pace.
Giustizia.
 
Il termine “ripudio” esplicita la condanna e la rinunzia alla guerra di aggressione e di conquista, di offesa alla libertà degli altri popoli.
Quando venne elaborato l’art. 11, si propose di precisare che "l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie alla unità dell’Europa…”. 
L’inciso fu ritenuto superfluo e limitativo, perché: “L’aspirazione alla unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno messo in luce che l’Europa è per noi una seconda patria". (dichiarazione dell’on. Ruini durante i lavori preparatori).
 
Esistono casi in cui la Costituzione consente la guerra? 
Ovviamente sì, perché l'art.11 implicitamente legittima le guerre difensive. E’ una considerazione piuttosto ovvia: l’integrità e la sovranità territoriale sono elementi costitutivi dell’idea stessa di Nazione, e sarebbe illogico vietarne la difesa armata.
A tal proposito, vale la pena richiamare l’art. 1 del Decreto Legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato): “Dopo la liberazione del territorio   nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal Popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato”.
Come vediamo, la norma che ha consentito la genesi della Costituzione, parte dal concetto di “territorio nazionale” e approda al fondamentale diritto del Popolo (e di nessun altro, tanto meno lo straniero) di scegliersi i padri costituenti. 
 
Cosa succede se un'altra Nazione subisce un'invasione e invoca l’aiuto della Comunità internazionale?
Considerato che l’art. 11 della Costituzione ripudia la guerra come “mezzo di risoluzione dei conflitti”, che fare?
In questi casi, soccorre il Diritto Internazionale, e in primo luogo la Carta delle Nazioni Unite del 24.10.1945, ma anche il "diritto naturale". 
E' naturale difendere la vittima di un'aggresione ingiusta, diciamolo subito. 
L’art. 2, par. 4 della Carta recita: “I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.
"Integrità territoriale” e “indipendenza politica”: due concetti che ritornano.
Poi ci sono le eccezioni al divieto, dettate dall’art. 51 della Carta: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o colletiva".
Tradotto: gli altri Stati possono intervenire per aiutare una Nazione invasa, perché l'esercizio della legittima difesa, anche collettiva, è un "diritto naturale" che prescinde da qualsiasi riconoscimento formale o "positivo".
L’art. 51 però prevede anche che l’uso della forza difensiva sia affidata al Consiglio di Sicurezza. E' un po' come succede con la legittima difesa privata: si reagisce all'aggressione ma appena arrivano i Carabinieri, la palla passa a loro. 
Peccato che cinque nazioni abbiano il diritto di veto, nel Consiglio di Sicurezza, e quindi se infrangono le regole, possono bloccare sul nascere ogni risoluzione a loro carico e "autoassolversi". 
 
Le sanzioni economiche, sono un atto di guerra?
No.
L'art. 2, par. 4, proibisce solo l’uso di ogni tipologia di forza armata, e non la coercizione economica: “Ciò è provato da  un’interpretazione sistematica del testo ed è confermato dai lavori preparatori” (v. “Diritto internazionale dei conflitti armati – Natalino Ronzitti – Giappichelli Editore – pag. 26). 
Quindi, chi dice che le sanzioni economiche sono un atto di guerra, non coglie nel segno.
 
Viva la libertà. Viva la giustizia. Viva la pace.
 
Nicola Ivan Bernardi

Fotogallery n.
Torna indietro
Stampa
© Lucerabynight.it e una realizzazione mediaweb-grafic