L’Italia ripudia la guerra
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA
Dalla virologia al diritto internazionale in tre mosse
In questi giorni, si discute molto sulla portata dell’art. 11 della Costituzione Italiana:
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Ripudio della guerra.
Libertà.
Pace.
Giustizia.
Il termine “ripudio” esplicita la condanna e la rinunzia alla guerra di aggressione e di conquista, di offesa alla libertà degli altri popoli.
Quando venne elaborato l’art. 11, si propose di precisare che "l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie alla unità dell’Europa…”.
L’inciso fu ritenuto superfluo e limitativo, perché: “L’aspirazione alla unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno messo in luce che l’Europa è per noi una seconda patria". (dichiarazione dell’on. Ruini durante i lavori preparatori).
Esistono casi in cui la Costituzione consente la guerra?
Ovviamente sì, perché l'art.11 implicitamente legittima le guerre difensive. E’ una considerazione piuttosto ovvia: l’integrità e la sovranità territoriale sono elementi costitutivi dell’idea stessa di Nazione, e sarebbe illogico vietarne la difesa armata.
A tal proposito, vale la pena richiamare l’art. 1 del Decreto Legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato): “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal Popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato”.
Come vediamo, la norma che ha consentito la genesi della Costituzione, parte dal concetto di “territorio nazionale” e approda al fondamentale diritto del Popolo (e di nessun altro, tanto meno lo straniero) di scegliersi i padri costituenti.
Cosa succede se un'altra Nazione subisce un'invasione e invoca l’aiuto della Comunità internazionale?
Considerato che l’art. 11 della Costituzione ripudia la guerra come “mezzo di risoluzione dei conflitti”, che fare?
In questi casi, soccorre il Diritto Internazionale, e in primo luogo la Carta delle Nazioni Unite del 24.10.1945, ma anche il "diritto naturale".
E' naturale difendere la vittima di un'aggresione ingiusta, diciamolo subito.
L’art. 2, par. 4 della Carta recita: “I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.
"Integrità territoriale” e “indipendenza politica”: due concetti che ritornano.
Poi ci sono le eccezioni al divieto, dettate dall’art. 51 della Carta: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o colletiva".
Tradotto: gli altri Stati possono intervenire per aiutare una Nazione invasa, perché l'esercizio della legittima difesa, anche collettiva, è un "diritto naturale" che prescinde da qualsiasi riconoscimento formale o "positivo".
L’art. 51 però prevede anche che l’uso della forza difensiva sia affidata al Consiglio di Sicurezza. E' un po' come succede con la legittima difesa privata: si reagisce all'aggressione ma appena arrivano i Carabinieri, la palla passa a loro.
Peccato che cinque nazioni abbiano il diritto di veto, nel Consiglio di Sicurezza, e quindi se infrangono le regole, possono bloccare sul nascere ogni risoluzione a loro carico e "autoassolversi".
Le sanzioni economiche, sono un atto di guerra?
No.
L'art. 2, par. 4, proibisce solo l’uso di ogni tipologia di forza armata, e non la coercizione economica: “Ciò è provato da un’interpretazione sistematica del testo ed è confermato dai lavori preparatori” (v. “Diritto internazionale dei conflitti armati – Natalino Ronzitti – Giappichelli Editore – pag. 26).
Quindi, chi dice che le sanzioni economiche sono un atto di guerra, non coglie nel segno.
Viva la libertà. Viva la giustizia. Viva la pace.
Nicola Ivan Bernardi