Lucera: Ordinanza Sindacale numero 10 del 17 marzo 2021
Ordinanza Sindacale n. 10 del 17/03/2021
COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA Ufficio Gabinetto del Sindaco
IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27/11/2020 n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema dì allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuatine del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, il quale ha prorogato fino al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; VISTO il Decreto legge 23/02/2021 n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sposta menti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; VISTO il Decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021;
VISTO l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'U marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
VISTI, altresì:
- il Bollettino epidemiologico della Regione Puglia, nel quale si conferma che il Comune di Lucera è inserito nella fascia con un numero di contagi superiore a 51;
- che dai dati comunicati dagli organi competenti, il numero dei soggetti con tampone positivo e certificato dall'ASL continua a crescere nonostante le attuate misure di contrasto alla diffusione del virus; - la situazione risulta aggravata dal ritardo nel reperire i dati epidemiologici volti alla predisposizione della quarantena immediata di quanti abbiano avuto contatti con soggetti positivi;
ATTESO che in questo territorio, è in atto un evolversi epidemiologico del virus Covid-19, oggetto di forti attenzioni da parte delle Autorità Sanitarie e di prevenzione;
RAVVISATA la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine di scongiurare l'eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi a cura dei competenti organi della ASL;
RAVVISATA, inoltre, la necessità di adottare ulteriori e più restrittive misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 mediante: c) il contingentamento dell'accesso a tutte le attività commerciali; d) la regolamentazione dello svolgimento dei funerali, dei riti funebri ed accesso al Cimitero Comunale; e) la chiusura dei parchi presenti nel territorio comunale; f) la chiusura dell'area attrezzata (area attrezzi ginnici) presente all'interno della Villa Comunale, adiacente Via Tributa; g) la chiusura dell'area presente in Villa Comunale, denominata "area pattinaggio", adiacente Via Tributa;
TENUTO CONTO: - dell'art. 1 comma 8 del D.L. 16/05/2020 n° 33 (convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020 n° 74) il quale così dispone: "E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; - del comma 9 del menzionato articolo 1 prevede che "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro";
- dei commi 14 e 15, sempre dell'art. 1 del D.L. 16/05/2020 n° 33 prescrivono che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o ín ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza"; -dell'art. 11 del DPCM del 2 marzo 2021, il quale prevede che "può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri abitati, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;
RITENUTO necessario incrementare tutte le azioni idonee ad evitare, per quanto sopra detto, la diffusione del Covid — 19 mediante l'applicazione di ulteriori misure restrittive;
ACCERTATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D,Igs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2000 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del quale i Sindaci non "potevano" adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma 1;
ORDINA
ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:
1) la chiusura: - di tutte le aree adibite a parco giochi;
- dell'area attrezzata (area attrezzi ginnici) presente all'interno della Villa Comunale, adiacente Via Tributa;
-dell'area presente in Villa Comunale, denominata "area pattinaggio", adiacente Via Tributa;
Le predette chiusure potranno essere effettuate anche mediante uso di barriere, transenne, dissuasori e/o strumenti simili,
3)- a) l'accesso contingentato di persone all'interno del Cimitero, in numero massimo di 30 persone, a cura del personale cimiteriale del IV Settore; dopo il primo accesso, verrà consentita l'entrata dell'utenza, nella misura di una persona in entrata per ogni persona che vi fuoriesca; la durata massima di ciascuna visita viene fissata in 30 minuti;
b) che l'accesso ai cimiteri per lo svolgimento dei riti funebri sia consentito ad un numero massimo di 15 persone; che le visite funebri presso l'abitazione del defunto debba avvenire in forma strettamente privata, riservata ai soli familiari stretti; sono fatte salve le disposizioni per le funzioni religiose di cui alle norme vigenti;
c) obbligo di indossare guanti e mascherina al suo interno;
d) di vietare ogni forma di assembramento al suo interno (comprese le cappelle ivi presenti).
4) a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa, sia a carattere alimentare che non alimentare (attività consentite dalle legge), è fatto obbligo: - di rispettare e far rispettare tutte le previsioni normative anti COVID-19 ed inoltre garantire: - la distanza minima di sicurezza di un metro all'interno dell'attività; - la regolamentazione degli ingressi in funzione degli spazi interni disponibili, differenziando ove possibile percorsi in entrata ed in uscita; - di dotarsi, in prossimità dell'ingresso dell'attività, di un distributore di numeri di turno a strappo e/o mezzo alternativo di pari funzione, per consentire la priorità di ingresso all'attività ed evitare assembramenti a ridosso dell'accesso; - di garantire, prima dell'ingresso, la sanificazione delle mani di ogni avventore mediante soluzioni idroalcoliche e/o gel sanificanti; - lo stazionamento all'interno degli esercizi dovrà essere limitato al tempo necessario per l'acquisto dei beni;
5) il divieto assoluto di stazionamento nei pressi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande se non per il tempo strettamente necessario all'acquisto con asporto dei prodotti, con divieto di consumazione nei pressi degli stessi;
6) che le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio online del Comune di Lucera e fino 06 aprile 2021.
AVVERTE
• che l'inosservanza delle disposizioni indicate salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell'4 D.L. 25 marzo 2020 n.19 (G.U. n.79 del 25 marzo 2020) così come convertito dalla L. n. 35/2020 (sanzioni amministrative da € 400,00 a €1.000,00) e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività così come previsto dalla normativa vigente;
• che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza secondo le modalità di legge con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori del mercato per tutta la cittadinanza; - che alla presente ordinanza sia data la più ampia diffusione tramite tutti i canali informativi a disposizione dell'Ente; - la trasmissione di copia della presente: • Alla Prefettura di Foggia; • A tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per la verifica e vigilanza sull'esecuzione della • presente ordinanza; • Alle Associazione di categoria dei commercianti; • Agli organi di stampa.
Lucera, 17/03/2021