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Acquistare casa è ancora più conveniente con il Superbonus 110 per cento per ristrutturare casa

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A seguito del diffondersi dell’epidemia da Coronavirus numerose imprese hanno vissuto, e lo sono attualmente, situazioni di crisi economica.
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (noto come Decreto Rilancio) ha previsto Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le misure adottate, spicca il superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico.

L'8 luglio la Camera ha approvato il testo del decreto, si è in attesa dell'approvazione del Senato per procedere alla conversione in legge entro il 18 luglio. Con l’approvazione del Decreto Rilancio, la detrazione del 110% è valida per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Tutte le spese effettuate a partire dal primo luglio possono godere di questa aliquota maggiorata. Il testo modificato conferma che la super-aliquota è riservata unicamente ad alcuni interventi pesanti.

1. L’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
Tetto di spesa previsto:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari
• 40.000 euro per i condomìni fino a 8 unità
• 30.000 euro per i condomìni con più di 8 unità.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017.

2. La sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari.

Tetto di spesa previsto:
• 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità
• 15.000 euro nei condomìni con più di 8 unità.

3. Gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione
In questo caso il tetto di spesa è fissato a 30 mila euro.

L’incentivo è quindi riservato sia ai singoli proprietari sia ai condomìni e inoltre il testo esplicita il fatto che tra gli interventi ammessi ci sono anche quelli di demolizione e ricostruzione.

Requisiti e adempimenti

Per essere detraibili, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Ciò dovrà essere dimostrato con un Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post intervento, redatto da un tecnico abilitato sottoforma di asseverazione.

Tra gli interventi che possono essere assorbiti nel superbonus 110% ci sono anche:
• l’installazione di impianti fotovoltaici (fino a un ammontare delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo)
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al punto precedente (negli stessi limiti di importo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema)
• l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo).

Sismabonus 110%

In base al decreto, il superbonus si applica anche ai lavori di adeguamento antisismico che danno diritto al sismabonus.

Anche per l’acquisto di case antisismiche realizzate mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.

Quali immobili possono avere il superbonus 110%?

Vengono escluse le abitazioni rientranti nelle seguenti categorie catastali:
• A1, abitazioni di tipo signorile
• A8, abitazioni in ville
• A9, castelli.

Il Decreto Rilancio ha reintrodotto lo sconto in fattura. C’è anche la possibilità di effettuare la cessione del credito non solo alla ditta che esegue i lavori, ma anche a banche e intermediari finanziari.

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