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Cambio epocale dell’Ape in Puglia, ne parliamo con l’Architetto Casciano

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Salve Architetto cosa accadrà dal 20 Maggio in Puglia in riferimento all’Attestato di Prestazione Energetica (Ape)?

Fondamentalmente da tale data risulta obbligatorio l’invio dell’Ape in Regione Puglia mediante portale dedicato, ciò fino al 19/05/2020 poteva essere effettuato mediante semplice trasmissione pec.

Il tutto ovviamente non è diventato obbligatorio dalla sera alla mattina, bensì con la Legge Regionale n. 36 del 5.12.2016, la Regione Puglia ha dato attuazione alla direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), promuovendo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio.

La Regione Puglia ha sottoscritto apposita Convenzione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per l'affidamento della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.

 

Chi può redigere gli Attestati di Prestazione Energetica?

Gli APE devono essere redatti da tecnici abilitati alla "Certificazione Energetica degli Edifici", come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 s.m.i, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

 

A cosa serve nello specifico l’Attestato di Prestazione Energetica?

 

La principale informazione tecnica riportata sull'APE è l'indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Per i non addetti ai lavori l'Attestato di Prestazione Energetica, è il documento informativo di "etichetta dell'edificio", che permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell'edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, e per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

In poche parole l’utente finale che acquista un’immobile oppure lo prende in locazione, comprende in modo semplice ed intuitivo la qualità di ciò che sta acquistando o locando, ovviamente all’intero ci sono numerosi dati tecnici da cui prendere spunto, per poter operare in modo corretto interventi di efficientamento dello stesso.

 

Qual è lo scopo di questo portale informatico di raccolta attestati?

Il nome esatto è Catasto Energetico, il quale consentirà l’accesso a diverse utenze quali professionisti del settore, notai, cittadini, pubbliche amministrazioni, i quali troveranno tutte le informazioni utili per poter verificare la veridicità e conformità dell’Attestato energetico di cui sono interessati, troveranno anche l’elenco completo dei professionisti abilitati alla redazione di tale documento, inoltre si potrà monitorare e visionare le statistiche del patrimonio edilizio in tutta la regione in seguito alla registrazione degli Ape emessi.

 

E’ vero che negli ultimi tempi questo documento così importante a perso notevolmente il suo valore tecnico-economico?

A malincuore devo rispondere di si, purtroppo la non rigidità delle regole del gioco ha portato sempre più addetti ai lavori e cittadini a svilire il vero valore dell’Attestato di Prestazione Energetica, visto da molti come un semplice adempimento burocratico a cui dover assolvere, sminuendo e non di poco il lavoro serio effettuato dai molti professionisti nella redazione di tale documento.

Per fortuna nonostante la lunga attesa è arrivato il nuovo catasto energetico, che chiarisce in modo perentorio le regole del gioco senza lasciar spazio ad interpretazioni fantasiose di alcuni, chiarendo la procedura di rilascio e deposito dell’Attestato oltre ai controlli su quanto depositato.

 

Ci sarebbero tante domande da farle ma sicuramente ci saranno altre occasioni, ma vogliamo chiudere con un parere su quanto in questi giorni trapela dal Governo in merito alle possibili detrazioni fiscali per il lavori di efficientamento energetico?

 

In questi giorni il telefono a squillato continuamente, ho ricevuto chiamate da diverse entità del settore, i professionisti addetti ai lavori, amministratori di condominio, aziende interessate alla cessione del credito in quanto, l'approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove interessanti prospettive per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e l'installazione di impianti solari fotovoltaici.

Preciso subito che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio dovremo attendere prima la pubblicazione della legge di conversione e i provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate che, bene che vada, arriveranno dopo 30 giorni dalla legge di conversione (e sono stato buono). L'attuale versione della misura, che dovrà essere supportata dalla legge di conversione, prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Allora ultimissima domanda quali sono gli interventi che accedono al superbonus del 110%?

Precisando sempre che al momento si tratta di considerazioni basate sull'ultima bozza entrata nel Consiglio dei Ministri che poi l'ha effettivamente approvata e che si dovrà attendere prima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio e poi quella della legge di conversione, ecco gli interventi che possono accedere al superbonus del 110%:

• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;

tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

 

• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenticon impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;

tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

Aspetto importante e da non trascurare è che il superbonus del 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

 

Dott.  Arch. Vito Antonio Casciano
Esperto in Progettazione architettonica Sostenibile

Certificatore accreditato della Sostenibilità Ambientale degli Edifici ITACA

Operatore  qualificato Termografico IR 2° Livello Accreditato CICPND nr. 26202
Tecnico accreditato Competente in Acustica Ambientale
Docente in numerosi corsi di formazione del settore

 

Studio Tecnico di Architettura P.R.E.S.     
Progettazione Risparmio Energetico e Sicurezza, 

Sede di LUCERA (FG) in via Bozzini  n.4

 

 

La Redazione

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