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Lucera: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020

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Il Sindaco, quale Autorità Territoriale di Protezione Civile, con propria Ordinanza n. 82 del 14 maggio 2020 ha reso pubblico il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27/04/2020, pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, quale parte integrante e sostanziale della propria ordinanza ed ha ordinato il rispetto di tutte le norme riportate nella Legge Regionale n. 38/12 e nel D.P.G.R. n. 213/20.

IL SINDACO
Visto l'art. 50 del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge 689 del 24/11/1981;
Vista la Legge Regionale N. 38 del 12.12.2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia N. 143 del
14.12.2016, con la quale sono state emanate le norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale;
Vista la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;
Vista la Legge 353 del 21/11/2000;
Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di
calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;
Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELLA L. 353/2000, DELLA L.R. 38/2016 E DELLA L.R. 53/2019
COMUNE DI LUCERA PROVINCIA DI FOGGIA
Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;
Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata
incolumità;
In esecuzione di quanto riportato all’art. 8 del il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27 aprile 2020, pubblicato sul BURP n. 61 del 30 aprile 2020, con cui è stato dichiarato lo
stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016”;
RENDE PUBBLICO
IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 del 27/04/2020 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020 ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016", quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
-OMISSIS

DECRETA
Art. 1) Finalità e obiettivi
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva
la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allettamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all' interno delle predette
aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
Art. 2) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo
A integrazione delle norme contenute del R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000,
durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è
tassativamente vietato:
accendere fuochi a) di ogni genere;
b)far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d)usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre nonne vigenti), fornelli o inceneritori che
producano faville o brace;
e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi g) di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotati di fiamme libere, nonché
altri articoli pirotecnici;
h)transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e
per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
j) abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
Art. 3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale
Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida
riportate nel Piano regionale di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.
Art. 4) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB
Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 53/2019 artt. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria
competenza. Le Amministrazioni comunali, nell’ambito del cui territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono
avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a
darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.
Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’A.I.B. 2020,
i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.
Art. 5) Disposizioni transitorie
Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizione nazionali e regionali vigenti in materia di rischio
sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).
Art. 6) Sanzioni
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’
art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della legge n. 353/2000.
Art. 7) Vigilanza
Il Comando unità forestali, ambientale e agroalimentare Carabinieri, Il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 8) Osservanza delle norme
Ai fini dell’osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 9) Pubblicazione
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. ai dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.
Art. 10) Entrata in vigore
Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Art. 11) Disposizioni finanziarie
Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.
ORDINA
Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e dal D.P.G.R. n. 213 del 27 aprile 2020 riportato integralmente e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,
Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della 1. Giunta Regionale n. 213 del 27/04/2020 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2020" ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016;
2.Di confermare il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.
INVITA
I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli
stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.
I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Municipale situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree; in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine
uno dei seguenti numeri telefonici: Vigili del Fuoco – 115, Carabinieri Forestali – 1515, Distaccamento Provinciale VV.FF. Lucera 0881/547019, Comando Polizia Municipale – 0881/540009, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
RENDE NOTO
che ai trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del citato D.P.G.R n. 213 del 27/04/2020, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329.14;
Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del  presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016 (Le violazioni ai
divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della I. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie; b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli, per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla stessa legge).
DISPONE
Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all’Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa, sito web del Comune, e notificata, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:  Prefettura Ufficio Territoriale di Governo

- Foggia;
- Regione Puglia - Settore Protezione Civile;
- Provincia di Foggia - Settore Protezione Civile;
- Comando Regione Carabinieri di Lucera;
- Comando Polizia di Stato di Lucera;
- Comando Guardia di Finanza di Lucera;
- Distaccamento dei VV.F. di Lucera;
- Comando Polizia Municipale – Lucera;
- Ufficio Patrimonio.

IL SINDACO
geom. Antonio TUTOLO

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