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Chiella: 'deduzioni, osservazioni e reclami' al Rendiconto di gestione 2012 di Lucera

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Riceviamo e pubblichiamo

Deduzioni, osservazioni e reclami al RENDICONTO DI GESTIONE 2012 del Comune di Lucera (FG), con particolare riferimento ad ENTRATE di € 3.095.879,84 derivanti da “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167” e connessi DEBITI FUORI BILANCIO, al “Fasc. Istr. 189/10 DMT” della CORTE DEI CONTI - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di Bari relativo alla determinazione del prezzo di cessione a conguaglio delle aree del p.e.e.p. cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie e alla Sentenza del CONSIGLIO DI STATO N. 5953/08.

Il sottoscritto Antonio CHIELLA, ai sensi dell’articolo 77, comma 7,  del REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ del Comune di Lucera (FG), in vigore dal 1° giugno 2011, presenta le seguenti “deduzioni, osservazioni e reclami” al Rendiconto di gestione 2012 approvato, oltre il termine prescritto del 30 aprile, con Delibera del Consiglio comunale del 23 maggio 2013, n. 33 (pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 29 maggio al 13 giugno 2013).
A causa del mancato rispetto del suddetto termine non si è ottemperato, anzi tutto, a quanto stabilito dalla CORTE DEI CONTI - Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 8/SEZ. AUT/2013/FRG depositata in Segreteria in data 15 marzo 2013, che obbligava anche il Comune di Lucera ad inviare elettronicamente, dal 2 al 15 maggio 2013, “il rendiconto dell'esercizio 2012, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194”.
Dei suddetti “quadri” (All. n. 1) risulta trascritto nel Bilancio 2012 solo il primo ma non il secondo relativo ai RISULTATI DIFFERENZIALI, la cui integrale conoscenza consente di poter comprendere i DATI SIGNIFICATIVI anche del Rendiconto, relativamente all’equilibrio economico-finanziario di un ente attraverso la valutazione dell’entità di un’eventuale differenza e di come questa debba essere finanziata (indicando cioè con quale percentuale di quote di oneri di urbanizzazione; con mutuo per debiti fuori bilancio; con avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio…).
Inoltre, il DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO emanato di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE il 18 febbraio 2013, avente ad oggetto “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015” (http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html), ha previsto che “...i parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”, modificando, tra gli altri, il parametro n. 8 che obbliga gli enti ad utilizzare la formula "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO"  al posto "debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio".
Dall’analisi di tale parametro, il sottoscritto, condividendo la preoccupazione di taluni Consiglieri comunali, ipotizza seri rischi per la «salute» economico-finanziaria del Comune di Lucera, poiché, ad esempio, lla verifica approvata dalla Giunta Municipale (Delibera n. 90 del 22-4-2013), registra purtroppo un crescente e rilevante aumento della “Consistenza debiti fuori bilancio” ; si è passati, infatti, da € 210.877,59 del 2010, ad € 1.157.239,92 del 2011, fino ad arrivare ad € 3.479.210,22 del 2012!!!

Prima di procedere, per meglio comprendere il fenomeno dei debiti fuori bilancio, che hanno avuto ed avranno riflessi notevoli sulle entrate e sulle spese dei vari bilanci comunali, il sottoscritto ritiene opportuno e doveroso premettere quanto segue.

L’articolo 30, comma 15, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", prevede che: “Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l' indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”.

La CASSA DEPOSITI E PRESTITI emanò una Circolare (n. 1251 del 27 maggio 2003) impartendo , anche al Comune di Lucera, “Disposizioni in merito alla finanziabilita' dei debiti fuori bilancio…”.
Nell’oggetto della Circolare si leggeva che <<Ne consegue l'assoluta necessità che il Consiglio dell'ente locale riconosca con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio, distinguendo quelli relativi a spese di investimento, finanziabili anche con ricorso a mutuo a prescindere dal limite temporale sopra richiamato, da quelli relativi a spese correnti, finanziabili con ricorso a mutuo solo se maturati anteriormente all'8 novembre 2001, ovvero con risorse proprie, se maturati successivamente a tale data.
Al riguardo, si fa presente che in virtù del principio della sufficienza delle risorse finanziarie, il Consiglio dell'ente, con la delibera con la quale verifica il permanere degli equilibri di bilancio ed adotta i provvedimenti per mantenerli, stanzia, altresì, le somme necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio, utilizzando prioritariamente le entrate e l'avanzo di amministrazione accertato (art. 193 TUEL) e secondariamente - dopo aver verificato l'impossibilità di finanziare con tali fonti i debiti, di cui e' stata riconosciuta la legittimità - facendo ricorso all'indebitamento>>
Inoltre la medesima Circolare confermò <<… in generale, la procedura di finanziamento vigente e stabilita nella circolare n. 1227/1998, al punto 27.1, con l'eccezione della dichiarazione necessaria per l'adesione di massima, che gli enti devono rendere in modo più articolato.
In particolare, l'ente deve ora esplicitamente attestare che:
a) con delibera consiliare n. ... del ... , adottata ai sensi degli articoli 193 e 194, comma 1, lettera ... del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di Euro ...
b) i debiti riconosciuti per i quali e' richiesto il finanziamento sono relativi:
a spese di investimento;
a spese di parte corrente e sono maturati in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8 novembre 2001;
c) nella medesima delibera e' stata dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse>>.

Il Consiglio comunale di Lucera (FG), con delibera n. 61 del 30 settembre 2003, SENZA IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, determinò il prezzo di cessione a conguaglio delle aree del Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, il cui “gettito” sarebbe stato di circa € 3.191.194,00; nel contempo, con successiva Delibera n. 83 dello stesso giorno, deliberò il ripiano di debiti fuori bilancio ammontanti complessivamente ad € 2.729.935,71, pianificato come di seguito: assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di € 1.735.159,66 da introitare al Cap. n. 5071 ‘MUTUO ESPROPRI ZONA 167”; utilizzo di parte dell’entrata dei proventi a conguaglio dovuti dai Concessionari dei suoli in zona 167 per € 475.790,86 quale quota non “coperta” dal mutuo; prelevamento dalle economie della gestione del bilancio 2003 per € 518.985,10.

E’ altresì doveroso ed opportuno evidenziare che nel 2004, precisamente nei giorni 13 e 14 ottobre, “La Gazzetta del Mezzogiorno” pubblicò una circostanziata DENUNCIA della Organizzazione sindacale della Dirigenza di Lucera (DIREL), controfirmata da tredici dipendenti tra Funzionari e Dirigenti (tra cui anche da quello del Servizio Ragioneria), oggetto di “42 notifiche (pari complessivamente ai 31 consiglieri comunali, ai 10 assessori e al segretario generale del comune”, in cui si affermava, tra l’altro, che :“…Le risorse economiche disponibili sono del tutto insufficienti anche ad assicurare l’ordinaria gestione dei vari servizi e uffici. Orbene, senza alcuna autonomia decisionale, senza risorse finanziarie, con ridottissime risorse umane e strumentali, quanti e quali dirigenti sarebbero stati in grado di andare aventi, assicurando comunque i servizi, fondando la loro forza sull’orgoglio personale? Quanti in queste condizioni, sarebbero stati<<adeguati>> a un Comune moderno?...Nell’attuale situazione le richieste di potenziare i fondi sia per fare fronte a spese del tutto prevedibili, che per le emergenze, ottengono soltanto silenzi, seguiti da vaghe promesse verbali di provvedere immediatamente e da provvedimenti che, spesso, esprimono scelte politico-amministrative opposte e/o distanti da quanto richiesto. Così non è inevitabile in alcun modo il perpetrarsi del fenomeno dei debiti fuori bilancio…L’autonomia gestionale è stata, fino ad ora, nient’altro che un miraggio per la continua ingerenza degli amministratori comunali, attraverso atti di indirizzo che molto spesso altro non sono che ordini di servizio malcelati… Un sistema basato sulla confusione dei ruoli e sull’approssimazione è utile unicamente per legittimare l’esistenza stessa di alcune figure e soprattutto la loro ingerenza….ingerenze ultra legem nella gestione amministrativa del Comune, attribuita, invece, per espressa previsione normativa in via esclusiva ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi…Per sincerarsene basterà guardare un atto: il piano esecutivo di gestione…orbene, nei <<peg>> deliberati negli ultimi due esercizi finanziari dall’amministrazione comunale gli obiettivi non sono affatto determinati. Curiosamente ci si è limitati a richiamare quelli indicati nella deliberazione del bilancio che, paradossalmente, brillano per la loro inesistenza. Gli atti che nel Comune di Lucera sono stati deliberati con il nome di <<peg>> sono una semplice ripartizione sommaria e affrettata di importi fra i vari responsabili per la gestione dei servizi. Ma vi è di più. Quest’anno il piano esecutivo di gestione non è stato ancora approvato, pur stando alla fine dell’esercizio finanziario…. Allo stato attuale la nostra legittimazione nell’adottare atti comportanti una spesa appare alquanto dubbia e la paralisi del sistema è inibita solo dal nostro senso di responsabilità…”.

Il quadro di riferimento dei PRINCIPI CONTABILI relativi ai debiti fuori bilancio stabilisce invero che “La contabilità pubblica disciplina in modo analitico il procedimento di spesa affinché l’azione della P.A. sia funzionalizzata al fine di garantire alla collettività che essa sarà svolta nel rispetto del principio di legalità…. Anche il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131” all’art. 22 disciplina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione delle spese e al terzo comma prevede che, nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario.”

I denunciati negativi risultati raggiunti in termini di gestione economica, finanziaria e soprattutto delle RISORSE UMANE affidata alla Dirigenza comunale, hanno obbligato il Ragioniere Generale dello Stato (ispezione dal 13 al 24 luglio 2009), a seguito di una verifica amministrativo-contabile, a segnalare alla PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI talune irregolarità (il cui elenco è stato allegato alla Delibera di Consiglio n. 22 del 19 aprile 2010), che gravano ancora sui Bilanci comunali, riguardanti, tra le altre “l’assunzione di personale in violazione dei limiti vigenti in materia; l’utilizzazione di personale con contratto a tempo determinato in carenza dei presupposti ed oltre i limiti temporali consentiti; conferimenti di incarichi senza l’osservanza dei presupposti e delle condizioni necessarie; violazione del principio del congruo accesso dall’esterno in materia di progressioni verticali ed omessa dimostrazione delle esigenze di pubblico interesse sottese alle stesse…”.

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Ciò premesso, la maggior parte di quella consistenza di debiti del 2011 (€ 968.666,00) deriva dalla SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCERA N. 174/2011, per la quale la Giunta Municipale (Delibera n. 259 del 19 dicembre 2011) ha ultimamente approvato uno “SCHEMA DI ACCORDO” nella cui premessa è importante rilevare, tra l’altro, che “….con nota prot. n. 40151 del 04/10/2011, data l’entità della somma da pagare, l’ufficio contenzioso richiedeva, al Dirigente del settore urbanistica …., di esprimere parere in merito all’opportunità di proporre appello avverso la sentenza. ALLA DATA ODIERNA (10/10/2011) DA PARTE DEL LEGALE DEL DIRIGENTE NON È PERVENUTA ALCUNA RISPOSTA”.
A tal proposito il sottoscritto riporta il seguente intervento di un Consigliere comunale riportato nella Delibera  di Consiglio n. 94 del 15 novembre 2011: “….Innanzitutto vorrei precisare che diversamente da quanto riportato nella proposta di delibera di consiglio n. 99 del 29 settembre 2011, riguardante la questione …, la commissione consiliare competente, ossia la V da me presieduta, non ha assolutamente espresso parere favorevole, poiché nella seduta del 18 ottobre 2011, verbale n. 312, i commissari si sono riservati l’espressione del parere in sede di Consiglio Comunale….Il gruppo consiliare “Piu' forza per Lucera” per quanto detto, preoccupato dal possibile insorgere di responsabilità contabili, dichiara di non partecipare al voto».
In quell’occasione risulta a verbale anche l’intervento della ex SEGRETARIA COMUNALE (già Dirigente del Contenzioso nel 2003), di cui il sottoscritto trascrive uno stralcio riportato a pag. 11 dell’allegato “A” alla medesima Deliberazione n. 94/2011 nella parte in cui Ella riferisce che <<…La Commissione, però, deve operare anche con un breve termine, se è vero che dobbiamo essere operativi, cioè se nella vostra volontà c’è il voler rendere operativa questa Commissione. Deve essere veloce, snella e mandare le carte alla Procura….la Commissione rimane ferma e presenta, tra due mesi – quindi c’è un impegno immediato – il lavoro al Consiglio Comunale. Quel lavoro che, poi, dovrà andare necessariamente alla Procura della Corte dei Conti. Rimane sempre evidente su fatti, atti e circostanze e non sul giudizio su persone>>; mentre il Consiglio Comunale ha poi deliberato di <<… fissare in mesi due il tempo massimo per terminare i lavori…che dovranno concludersi con la presentazione alla Segreteria Generale del resoconto dei lavori (o relazione finale) sottoscritto dal Presidente e dalla Commissione”.

A tal fine (e non solo), il sottoscritto evidenzia, com’è noto, che i PRINCIPI CONTABILI relativi ai debiti fuori bilancio (punto n. 104) stabiliscono che: “Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo”.

Per quanto attiene invece alla maggior consistenza dei debiti del 2012 (€ 3.075.871,61), essa deriva dalla SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 1710 (http://www.cameraamministrativa.it/uploads/files/1710%20-%202013.pdf), depositata il 13 marzo 2013, il cui importo “…di € 2.402.450,31 è stato previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 ai capitoli 3031 e 2180/20” ; dalla lettura del bilancio, il sottoscritto rileva infatti che, sommando gli importi dei due citati capitoli, il n. 2180/20 di € 220.884,11 (“INTERESSI DERIVANTI DA RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO”) e il n. 3031 di 2.854.987,50 (“DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI”), si ottiene la somma complessiva di € 3.075.871,61.



Rispetto alle anticipazioni di cassa, nella Relazione al RENDICONTO DI GESTIONE 2011 (Delibera di Consiglio n. 36 del 30 maggio 2012), l’Assessore al ramo ebbe a riferire che ”si registra positivamente la netta diminuzione delle anticipazioni di cassa per € 14.681.426,97 rispetto al 2010 che tanta preoccupazione aveva destato per gli anni precedenti tanto da procurare la diffida da parte della Corte dei Conti, mentre vi posso assicurare che per l’anno 2012 le predette anticipazioni sono praticamente zero”.

Invero, la Giunta Municipale (Delibera n. 3) già dal 10 gennaio 2013 ha deliberato “… di chiedere…. al Tesoriere – BANCO DI NAPOLI SPA una anticipazione di cassa di € 6.704.833,02!!!

Invece, per quanto riguarda le ENTRATE in oggetto di € 3.095.879,84 imputate alla voce “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167”, tenendo sempre presente quei principali DEBITI FUORI BILANCIO degli ultimi anni, il sottoscritto evidenzia quanto segue.

Nel Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011, tra le “Entrate anno 2009” del Cap. n. 4040 è stata riportata la suddetta voce, registrata in USCITA al Capitolo n. 2181, ENTRATE che dovevano servire (un milione di euro di ciascun anno dal 2009 al 2011) a pagare la maggiore SPESA di € 5.231.258,15 relativa a “DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZA ESECUTIVA 393/2006”, riconosciuti dal Consiglio comunale in data 28 novembre 2006 (Delibera n. 46); contrariamente però a quanto invece deliberato dal Consiglio Comunale il 30 settembre del 2003 (Delibera n. 83), cioè il ricorso all’assunzione di un mutuo con la Cassa DD. PP.

Con atto dirigenziale del competente Servizio Economico-finanziario (19 marzo 2009, n. 155) è stato determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo di crediti relativi alla “regolarizzazione delle convenzioni di assegnazione dei lotti edificabili in zona 167 - PEEP”, ma nei confronti dei PROPRIETARI di alloggi acquistati 30 anni fa!!!

Pochi mesi dopo, per la suddetta Sentenza esecutiva n. 393/2006, la CORTE DEI CONTI - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia (Adunanza pubblica 1° luglio 2009), nel rilevare a carico del Comune un “…comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l’intero esercizio se pure nei limiti consentiti dall’art. 222 del TUEL”, evidenziò uno scoperto di € 862.395,90, che il Dirigente del Servizio Economico-finanziario di giustificare quale importo derivante “…dall’accantonamento di € 7.759.558,45 conseguente al pignoramento di somme presso la tesoreria in seguito a soccombenza in un giudizio civile del Comune che ha comunque presentato opposizione all’esecuzione ed il relativo giudizio…”.

Durante il Consiglio Comunale del 29 gennaio 2010, un Consigliere comunale rivolse al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e alle Finanze, all’Assessore al Contenzioso e al Presidente del Consiglio un’interrogazione con richiesta di risposta scritta, precisando tra l’altro che:”…con deliberazione del Consiglio comunale, n. 54 del 28/11/2006 si stabiliva che il Comune di Lucera avrebbe dovuto alienare i terreni dell’ex ECA, di sua proprietà, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare la suddetta debitoria. L’Ente Comunale, ad oggi, introita solo 17mila Euro dai prima menzionati terreni, a titolo di canoni di affitto,  che hanno una consistenza di 603 ettari. Per effetto del pure menzionato atto di pignoramento del dicembre 2006, l’Ente sta facendo fronte ai propri bisogni di cassa a mezzo di anticipazioni onerose di tesoreria, che hanno comportato e comportano, oneri per centinaia di migliaia di Euro…non è stata data ancora esecuzione all’anzidetta delibera del Consiglio che stabiliva che dovesse procedersi alla vendita dei terreni ex ECA…”.

Il SINDACO del Comune di Lucera, in data 19 aprile 2010 (Delibera di Consiglio n. 15), ha risposto all’interrogante affermando che, “….relativamente ai fitti dei terreni, ricorda che già nel 2006 si era proceduto ad un aggiornamento dei canoni che poi non ebbe una pratica attuazione proprio per l’intervento della succitata deliberazione di vendita. In ogni caso i contratti scadranno nel mese di maggio 2011, ed in quella occasione i canoni saranno certamente rivisti”.

Nel frattempo, sempre la CORTE DEI CONTI (Adunanza pubblica 10 novembre 2010), ha nuovamente riscontrato che “Con riferimento all’ininterrotto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, si ritiene sussista la grave irregolarità non solo per l’evidente contrasto con la ratio alla previsione dell’istituto, cioè quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità …..ma anche per la mancata adozione di tutte le misure atte a reperire complessivamente risorse connotate da una elevata velocità di realizzazione della liquidità, in assenza di un opportuno ed adeguato accantonamento di somme che l’Ente avrebbe dovuto effettuare nel tempo, considerato l’elevato grado di probabilità di soccombenza nel giudizio…” (Cfr. Delibera di Consiglio n. 3 del 28 febbraio 2011).



Tra gli accertamenti dell’ultimo esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011, alla voce “PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE”– “FITTI REALI DI FONDI RUSTICI” (Capitolo 3062) del BILANCIO DI PREVISIONE 2012, risulta in entrata solo la somma di 18mila Euro, cioè solo mille euro in più rispetto a quanto riferito da quel Consigliere comunale per l’affitto di 603 ettari di terreno (Ha. 603.21.82 per la precisione); mentre, tra le PREVISIONI DI COMPETENZA 2012, è stato previsto un aumento di appena 51.120,00 euro, non comprendendo se i canoni siano stati o meno rivisti come affermato dal Sindaco.

Il DIRIGENTE del III SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, con nota protocollo n. 27620 del 29/06/2011 avente ad oggetto “INDENNIZZI ZONA 167. PRECISAZIONI”, replicando indirettamente e pubblicamente ad osservazioni dello scrivente, definì l’annosa questione affermando di aver “…ottemperato semplicemente a deliberati dell’Amministrazione comunale ponendo in riscossione somme, già determinate dall’Ufficio Tecnico comunale, a seguito di sentenza del TAR favorevole al Comune di Lucera e regolarmente iscritte nel bilancio dell’Ente, anche a seguito dei vari solleciti pervenuti dagli organi di controllo interno e dalla Corte dei Conti”.

I non menzionati “deliberati dell’Amministrazione comunale”, si riferivano invero alla Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 31 marzo 2004, atto assunto da un organo collegiale che, perseverando nell’errore già commesso 180 giorni prima con la citata Deliberazione n. 61 del 30 settembre 2003, ha adottato criteri recepiti con Delibera del Consiglio in data 23 maggio 1996, n. 34 (All. n. 2), già dichiarati incostituzionali con Sentenza del Giudice delle Leggi n. 369 depositata il 2 novembre 1996.

Nella citata Delibera del Consiglio n. 61 del 30 settembre 2003 riguardante la determinazione del prezzo di cessione a conguaglio delle aree del P.E.E.P. cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, il RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA, pur in vigenza del Testo Unico delle espropriazioni che aveva abrogato il richiamato art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, espresse comunque il seguente PARERE TECNICO: "Dato atto che tutti i calcoli e le determinazioni in merito (superfici, prezzi etc.) sono stati eseguiti dal Dirigente del V° Settore LL.PP. e OO.PP., già dirigente del Settore LL. PP.. e urbanistico dal momento della realizzazione della prima 767 e fino al 31/08/2000, data in cui è subentrato il sottoscritto nella direzione del settore urbanistico, si esprime parere favorevole per quanto di propria competenza trattandosi di un atto dovuto”.

Tutti i calcoli e le determinazioni in merito (superfici, prezzi etc.), dunque, vennero ratificati con la suddetta Delibera di Consiglio n. 34/1996 che, paradossalmente, riportò il PARERE con “ …riserva circa l’aspetto contabile e di copertura finanziaria nei successivi atti di acquisizione” dell’allora DIRETTORE di Ragioneria, mentre, per quanto riguardò il PARERE LEGALE, l’allora SEGRETARIO GENERALE verbalizzò che “l’atto proposto è propedeutico alla definizione della complessa vicenda relativa all’acquisizione e alla cessione dei suoli nella “167””!!!

Tra le premesse “parti integranti e sostanziali” della richiamata Delibera n. 34/1996, il sottoscritto evidenzia inoltre che:
- l’allora Assessore alle Finanze, relatore dell’argomento, stigmatizzò “….l’inerzia delle passate Amministrazioni in ordine alla utilizzazione di provvedimenti agevolati dello Stato per l’acquisizione delle aree nella “167”;
- un ex Consigliere comunale, attualmente Assessore alle Finanze, rincarò la dose precisando che “(…) quanto enunciato dall’Assessore è incompleto per il motivo che nell’accusa È COINVOLTA ANCHE L’ATTUALE MAGGIORANZA NONCHÉ I RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI”.

L’ INERZIA, infatti, era dovuta al fatto che poco o nulla venne posto in essere per accedere a mutui con oneri a carico del bilancio dello Stato attingendo alle risorse esistenti sul plafond messo a disposizione dei singoli Enti (L. 458/1988; Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1174 del 4/4/90; L. 80/1991 e soprattutto articolo 10 (Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio) del Decreto-Legge n. 444/1995 che prevedeva la regolarizzazione di ogni controversia relativa a “perizie di stima, emesse ai sensi dell’articolo 15 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; transazioni giudiziali o extragiudiziali; sentenze esecutive; accordi per la cessione volontaria del bene”.

INERZIA che, a distanza di circa 17 anni, il sottoscritto registra ancora oggi!

Infatti, dalla lettura della Relazione al Rendiconto 2012 a firma dell’Assessore al ramo, relativa alla “VERIFICA INDEBITAMENTO”, si evince che non si è minimamente tenuto conto delle recenti “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” laddove prescrivono, tra l'altro, che "gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, IN DEROGA AGLI ARTICOLI 42, 203 E 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum (N.d.A.: un’integrazione al precedente Contratto del 2009) di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni…omissis…" (Art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013 in vigore dal 9 aprile 2013, convertito nella Legge 6 giugno 2013, n. 64 in vigore dall’8 giugno 2013).

Le somme, laddove richieste alla Cassa depositi e prestiti, avrebbero maturato interessi in una misura del 3,302%. e, ad esempio, sugli “INTERESSI DERIVANTI DA RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO” connessi alla citata Sentenza del Consiglio di Stato n. 1710/2013 (€ 220.884,11), si sarebbe certamente ottenuto un notevole risparmio.

Nella richiamata Delibera n. 11/2004, invece, si precisava inoltre che “… che è questa la ragione che induce il Comune, in relazione agli atti adottati, ad allestire, a breve, uno SPECIFICO UFFICIO PER LA DEFINIZIONE STRALCIO DI TUTTA LA GESTIONE DEI SUOLI NEL P.D.Z. 167”.

Sta di fatto però che, a seguito di espressa richiesta del sottoscritto, l’ex Segretario Generale del Comune di Lucera, ha trasmesso la nota n. 42263 in data 18 ottobre 2011 a firma dell’attuale DIRIGENTE DEL IV SETTORE COMUNALE, da cui si evince che l’esame e la verifica documentale dell’attività edificatoria di 172 Lotti (evidentemente mai avvenuti!!!) e quindi la relativa documentazione allegata a tutte le concessioni edilizie rilasciate in ambito “167”, poteva essere svolta SOLO attraverso la “…redazione di uno specifico progetto da attuarsi fuori dall’ordinaria attività lavorativa e da remunerarsi come lavoro straordinario”!!!

Rispetto alla invocata “Sentenza del TAR favorevole al Comune di Lucera” (TAR Bari – Sezione seconda n. 3635 depositata il 29 agosto 2005), il sottoscritto ribadisce che essa si riferiva ad un solo ricorso di un’unica persona, che non sarebbe dovuto nemmeno essere esaminato dal Tribunale Amministrativo giacché – si legge nella Sentenza - “… palesemente tardivo in quanto notificato ben oltre il termine decadenziale prescritto, atteso che l’impugnata delibera risulta ritualmente pubblicata dal 9/4/2004 al 24/4/2004 e che il ricorso è stato invece notificato solo in data 12/7/2004”.

Il TAR affrontò comunque nel merito il ricorso, deducendo che “La misura del conguaglio fissata in € 6,99/mc. per le aree in proprietà e in € 5,20/mc. per le aree in superficie e in € 1,74/mc. per la trasformazione delle concessioni di superficie in proprietà APPARE LEGITTIMA in relazione ai criteri fissati con la delibera C. C. n. 34/96…”

E’ evidente che un ricorso “tardivo” non poteva entrare nel merito di questioni tecnico-giuridiche trentennali e che la locuzione “appare legittima” non implica che la Delibera n. 34/1996 potesse essere considerata sic e sempliciter favorevole al Comune di Lucera.

La suddetta Sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 369/1996, infatti, dichiarò “l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5 - bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), nella parte in cui applica al <<risarcimento del danno>> i criteri di determinazione stabiliti per <<il prezzo, l’entità dell’indennizzo>>, considerando tra l’altro che “la parificazione del quantum risarcitorio alla misura dell’indennità si prospetta come un di più che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo. Con le ulteriori negative incidenze, ben poste in luce dalle varie autorità rimettenti, che un tale “privilegio” a favore dell’amministrazione può comportare, anche sul piano del buon andamento e legalità dell’attività amministrativa e sul principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato” (Cfr. anche Cass., Sez. I, 20 maggio 2006, n. 11887; Cass., Sez. I, 29 maggio 2006, n. 12810; Cass., Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22357.

Sentenze ed Ordinanze che potevano e possono essere agevolmente rintracciate su INTERNET, che avrebbero dovuto indurre a maggiore “PRUDENZA” e normale “DILIGENZA” poiché anch’esse dichiararono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis d.l. 333/1992 per violazione dell’art. 111 della Costituzione, commi 1-2 (in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo), e dell’art. 117 della Costituzione, comma 1 (in relazione agli art. 6 della Convenzione, e 1 del Protocollo n. 1)).



Nell’ultimo Bilancio approvato, quello del 2012 approvato il 22 novembre dello scorso anno, risolta – come dichiarato dall’Assessore al ramo - l’annosa questione relativa alla “SENTENZA ESECUTIVA 393/2006”, la medesima voce del Capitolo n. 4040 “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167” (pagina 15) di € 3.095.879,84, è stata invece accertata, a chiusura dell’esercizio finanziario 2011, al Titolo IV “Entrate derivanti da riscossione di crediti”, parimenti riportata tra le “Spese in conto capitale”, questa volta all’intervento denominato:

“SISTEMAZIONE VIABILITA’ CITTADINA E OPERE VARIE NELLA CITTA’”.

Nonostante ciò, nei mesi scorsi circa 857 Cittadini hanno ricevuto da EQUITALIA S.p.A., su incarico del Comune di Lucera, cartelle di pagamento riguardanti “RUOLO N. 2013/000 [… ] - Entrate patrimoniali” riportanti tra l’altro che le stesse erano state emesse: “…in seguito al mancato pagamento dell’ avviso bonario precedentemente notificatole per la riscossione dei conguagli a Lei dovuti a titolo di corrispettivo per l'acquisizione dell'area dell'immobile costruito in zona PEEP concessa dal Comune di Lucera in diritto di proprietà o di superficie”.
Ma negli atti di programmazione economico-finanziaria non si parlava di “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167” ???....E CHE FINE HANNO FATTO i 1.735.159,66 EURO DEL MUTUO INTROITATO AL CAP. N. 5071 DEL BILANCIO 2004 EPIGRAFATO ‘MUTUO ESPROPRI ZONA 167” ???

Il sottoscritto rileva infine che nel Rendiconto di gestione 2012 non si fa cenno dell’esito del “Fasc. Istr. 189/10DMT” aperto dalla Procura Regionale della CORTE DEI CONTI (a firma del Vice - Procuratore Generale), la cui lettera indirizzata “a fini di giustizia” alla S.V. Ill.ma in qualità di delegato “…all’adempimento del predetto incombente istruttorio, assegnando il termine di 30 gg. dal ricevimento…”, è stata protocollata presso il Comune di Lucera in data 12 gennaio 2012 al n. 1439, con il seguente oggetto “deliberazione C.C. nr. 61 del 30.09.2003. Mancata riscossione di conguagli. PRESUNTO DANNO ERARIALE”; lettera che, secondo quanto pubblicamente autorizzato dall’Assessore al ramo durante il Consiglio Comunale del 23 gennaio 2012 (Cfr. delibera n. 2), “… OVVIAMENTE, SI PUÒ FARE COPIA…” (all. n. 3)

Con la delega alla S.V. Ill.ma, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha richiesto anche l’invio della suddetta Sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 5953/08 che, limitatamente alle aree di proprietà dei ricorrenti, ai fini del riconoscimento del danno, intendeva sapere soltanto se le stesse “siano state o meno assoggettate ad esproprio”, aree, com’è noto a tutti, già espropriate e destinate a VERDE PUBBLICO ATTREZZATO.
La questione (contestata da diversi Consiglieri comunali) ha portato ad una TRANSAZIONE sottoscritta in data 19 luglio 2010, che aveva previsto inizialmente, come richiesto e reso pubblico dagli interessati, oltre al risarcimento del danno (€ 261.028,19, di cui € 187.600,72 per sorte capitale ed in € 73.427,47 per interessi moratori), anche la delocalizzazione di edificabilità su suolo in proprietà o in disponibilità di alcuni lotti pari a 15.120 mc da destinare ad edilizia residenziale economica e/o commerciale.
L’accordo prevedeva anche la rinuncia da parte del Comune alla realizzazione del “Programma di costruzione di 48 Alloggi da destinare a locazione permanente”, così come definitivamente approvato dal Consiglio Comunale (Delibera n. 45 del 31 maggio 2011) che, nel premettere (apoditticamente!) di “aver concluso il procedimento finalizzato all’Approvazione del Piano di Adeguamento e Verifica della Zona 167, già oggetto di adozione con deliberazione di C.C. n. 45 dell’11.11.2009, ed avallato dalla Regione Puglia in seno alla conferenza di servizi svoltasi presso l’Assessorato all’Urbanistica Regionale e conclusasi in data 28.10.2009” (Conferenza invece annullata successivamente dalla stessa Regione Puglia!), ha demandato al Responsabile del VI Settore ed al Segretario Generale gli adempimenti conseguenti finalizzati al completamento della procedura di approvazione definitiva dello strumento esecutivo.
(leggasi: http://www.regione.puglia.it/index.php?anno=xlii&page=burp&opz=getfile&file=27.htm&num=107)

A tal proposito, il sottoscritto evidenzia che tra le SPESE del Bilancio 2011, risulta la somma di € 119.024,54 iscritta al Capitolo n. 3230 “ACQUISIZIONE AREE PER EDILIZIA PUBBLICA ZONA 167 LOTTI 169/170/171/172 - SENT. C/STATO N. 3953/08“, finanziata da ENTRATE per € 117.019,12 imputate al Cap. 4046 “PROVENTI DA COOPERATIVE EDILIZIE PER ESPROPRIO AREE ZONA 167 LOTTI 169/170/171/172”.
Sempre in merito al suddetto ACCORDO TRANSATTIVO, il SINDACO, così come riportato nella recente delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 23 maggio scorso (in corso di pubblicazione all’Albo informatico dal ieri 13 giugno e fino al 28 giugno 2013), rispondendo ad un’ interrogazione di un Consigliere, si è così espresso: “Per quanto riguarda la questione…., è stata notificato a tutti i Consiglieri Comunali, perché, il riferimento che fa l’imprenditore, si ricollega alla transazione fatta nel 2010. La questione, ovviamente, oltre ad essere notificata nei Consigli Comunali, è stata notificata anche al dirigente, che ritiene di aver adempiuto ad alcuni atti, ma è stata notificata soprattutto al relatore del piano urbanistico generale, che viene invitato a tenere in considerazione, nella definizione della destinazione delle aree, che lì c’è un accordo transattivo, a seguito di una sentenza che prevede, in quell’area, la costruzione di un albergo. Quindi, su questo, magari, più tardi, quando ci sarà il dirigente, per questioni urbanistiche, avremo maggiori informazioni”.

A proposito, invece, della PUBBLICITA’ dei bilanci e dei conti consuntivi, l’articolo 5, comma 2, del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2011, dispone che, in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un' immediata e agevole consultazione, anche il Comune di Lucera avrebbe dovuto pubblicare il nostro bilancio 2012 utilizzando il modello stabilito “… dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67”, firmato dal SINDACO (All. n. 4).

L’ articolo 14 del REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ comunale prevede infine “Idonee iniziative pubbliche sono stabilite per assicurare la conoscenza dei dati del rendiconto dell'ente”, COSA CHE A TUTT’OGGI NON RISULTA ESSERE STATA GARANTITA!!!

Da ultimo, l’articolo 29 (“Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”) del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in vigore dal 20 aprile 2013) recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, prevede che:
“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011….”.
Il richiamato articolo 19 (“Principi generali”) del decreto legislativo n. 91 del 2011 (“Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”), prevede infatti che: “1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, di seguito denominato 'Piano', al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonchè la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti….”.
Dalla lettura della Relazione della Giunta e del Rendiconto della gestione 2012 approvato dal Consiglio, il sottoscritto non rileva traccia del richiamo al citato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”

Infine, relativamente ai “PROGRAMMI E PROGETTI: RISULTATI CONSEGUITI NELL’ESERCIZIO”, la Relazione illustrativa al Rendiconto 2012 approvata dalla Giunta Municipale riporta semplicemente che “Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione 2012 sono state attribuite a ciascun Dirigente e Responsabile di servizio a seguito dell’approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio 2012 – 2014 e dopo l’approvazione del P.E.G. (cioè, Piano Esecutivo di Gestione - N.d.A.-) avvenuta con deliberazione della Giunta Municipale n. 348 del 14.12.2012”.

A tal ultimo proposito, l’osservante ribadisce che, con l’entrata in vigore (8 dicembre 2012, quindi prima del 14.12.2012!) delle “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali..” (L. 7 dicembre 2012, n. 213), l’articolo 169 (Piano esecutivo di gestione) del TUEL, così come copiato nella Delibera della Giunta Municipale n. 348 del 14 dicembre 2012, NON HA INVECE RIPORTATO l’importante comma 3-bis aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera g-bis della medesima Legge, di seguito comunque integralmente trascritto a beneficio di una migliore informazione pubblica:
“Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, SONO UNIFICATI ORGANICAMENTE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE”.

L’organo di revisione, per quanto innanzi, in merito agli strumenti di programmazione economico-finanziaria, alla proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, alle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, alle proposte di ricorso all’indebitamento ed a quelle di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia e di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni, ma soprattutto a quelle di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, avrebbe dovuto esprimere “…un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione” (art. 239 del TUEL).


Pertanto, il Rendiconto della gestione 2012 del Comune di Lucera:

- 1. NON SODDISFA le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio, in particolare dei cittadini […], in quanto gli allegati in esso richiamati NON SONO STATI PUBBLICATI INTEGRALMENTE;
- 2. NON ASSICURA LA PIENA CONOSCENZA E L’ACCESSIBILITA TOTALE in quanto in esso non è inserito espressamente di aver attivato “Idonee iniziative pubbliche sono stabilite per assicurare la conoscenza dei dati del rendiconto dell'ente”, così come stabilito dall’art. 14 (“Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati”) del Regolamento di Contabilità comunale;
- 3. NON E’ CORREDATO DA UN’ INFORMATIVA SUPPLEMENTARE che faciliti la comprensione della struttura contabile, in grado di assicurare, in ogni caso, che la stessa sia:
- significativa per il processo decisionale degli utilizzatori;
- attendibile in modo tale che: rappresenti fedelmente i risultati e la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente; rifletta la sostanza economica degli eventi e delle operazioni e non meramente la forma legale; neutrale, cioè libera da pregiudizi;
- prudente;
- completa in tutti gli aspetti rilevanti […];
- 4. NON DA ATTO DELL’OSSERVANZA DEI POSTULATI DEL SISTEMA DI BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI E, IN PARTICOLARE, DELL’ATTENDIBILITÀ DELL’INFORMAZIONE FORNITA quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si sono intesi rappresentare e dimostrare;
- 5. NON DA ADEGUATA INFORMAZIONE SULLE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L’ESIGENZA DI APPROVARE IN CORSO DI ESERCIZIO LE 3 VARIAZIONI DI BILANCIO richiamate nella relativa Relazione approvata dalla Giunta Municipale;
- 6. NON APPLICA IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA, che deve tradursi nella regola secondo la quale i proventi non certi nella realizzazione non devono essere conteggiati, mentre gli oneri devono essere dimostrati e analizzati nella loro totalità, anche se non definiti in tutti gli elementi;
- 7. NON EVIDENZIA CHE SIA STATO REDATTO in conformità ai Principi contabili per gli enti locali e neppure dichiara espressamente che esso “rappresenta correttamente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ed i flussi finanziari dell’ente e che è stato redatto in modo conforme a tutti gli altri aspetti rilevanti dei principi contabili per gli enti locali”.

In conclusione, qualora entro il 21 giugno 2013 (cioè, dopo “otto giorni dall'ultimo di pubblicizzazione”), le presenti osservazioni non venissero prese, formalmente, nella dovuta considerazione dalla S.V. , inviandole al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Dirigenza interessata ed assicurandone la prescritta allegazione al Rendiconto di gestione 2012, il sottoscritto le invierà alla -CORTE DEI CONTI - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di Bari affinché, verifichi l’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari del Comune di Lucera (art. 148-bis “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziarie degli enti locali “del TUEL), con particolare riferimento:

a) al “PRESUNTO DANNO ERARIALE” di cui al citato “Fasc. Istr. 189/10 DMT” aperto dalla medesima CORTE DEI CONTI - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di Bari, riferito alla determinazione del prezzo di cessione a conguaglio delle aree del p.e.e.p. cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie;
b) agli esiti dei lavori della COMMISSIONE SPECIALE D’INDAGINE di cui alla Delibera di Consiglio n. 94 del 15 novembre 2011;
c) all’accertamento a carico del COLLEGIO DEI REVISORI, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del citata D.L. 35/2013, in ordine alla segnalazione alla medesima Procura regionale competente della Corte dei conti per la eventuale azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto, entro il 30 aprile 2013, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari per il pagamento dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; dei debiti in conto per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012 e soprattutto dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il legittimo riconoscimento entro la medesima data, cioè, tra gli altri, quelli derivanti da SENTENZE ESECUTIVE.

Lo scrivente comunica infine che il domicilio digitale è quello della propria posta elettronica certificata (PEC) e, pertanto, ogni riscontro deve avvenire tramite questo (art. 3-bis, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art.4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).-

Con osservanza.
Lucera, addì 14 giugno 2013                                                                 
Antonio Chiella


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