Continuano a beffeggiarsi di noi, la rabbia dei lucerini

Riceviamo e pubblichiamo la mail giunta in redazione di un cittadino di Lucera, insodisfatto di quanto di sta facendo per risolvere il problema puzza, che dopo pochi giorni di 'pausa', ha ricominciato ad avvertirsi nuovamente sulla città. Di seguito il testo, preceduto dal comunicato ufficiale del comune di Lucera, che aveva in parte rasserenato gli animi, anche se per breve tempo.
Riceviamo e pubblichiamo
Comunicato Stampa | 08/09/2011
MONITORAGGIO E MAPPATURA DELLE EMISSIONI MALEODORANTI NELL’ABITATO CITTADINO
Tutte le aziende operanti nel territorio comunale sono invitate a collaborare con la PCA TECNOLOGIES
Questa Amministrazione Comunale, al fine di mettere fine al fenomeno delle emissioni maleodoranti interessanti l'abitato cittadino, in esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 76 del 18.08.11, ha messo in atto una iniziativa di monitoraggio e mappatura delle emissioni presenti sul territorio comunale.
Il servizio sarà svolto dalla Azienda PCA TECNOLOGIES di Parabiaco (MI) con la presenza di incaricati del Comune di Lucera.
Nei prossimi giorni, e per un periodo di circa venti giorni, l'agro cittadino sarà sottoposto ad operazioni di campionamento delle sorgenti di emissioni di sostanze odorose per la loro successiva analisi chimica. In particolare si provvederà a prelevare campioni di aria da tutte quelle attività, industriali e/o artigianali, ritenute sensibili ed utili allo scopo.
Tutte le aziende operanti nel territorio comunale sono invitate a collaborare con la PCA TECNOLOGIES per la migliore riuscita delle attività commissionate nella convinzione che sia di reciproco interesse dare una risposta trasparente ed immediata alle giuste lamentele e preoccupazioni della cittadinanza
Il Sindaco
dott. Pasquale Dotoli
Ufficio Gabinetto
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Nel frattempo l'azienda che a mio parere è responsabile del fetore che ci fa respirare da tre anni, sapendo di essere controllata che fà, apre le porte a visite studentesche in orari mattinieri, chissà perchè non apre le porte alle forze dell'ordine e a gruppi di cittadini inferociti nelle ore serali o notturne senza preavviso!
Al di là che chi paga sempre è il cittadino, come le spese per l'incarico alla società di monitoraggio da parte del comune con preavviso alla ditta che per venti giorni sarà controllato il territorio, il comune che è titolare rappresentante di una comunità non si preoccupa di ottenere documentazione dalla Provincia in merito alle autorizzazioni e ai controlli effettuati così come previsto dalla normativa vigente che prego di voler fare propria:
L’autorizzazione
(269)
Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di
distinte autorizzazioni (Effetto bolla)
L’autorizzazione è riferita (concetto di modifica sostanziale) a:
a) progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano
b) una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti Procedimento: Conferenza di servizi /Raccordo con competenze 380/2001 e 1265/1934
Contenuto:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.
L'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa
Valori limite e prescrizioni per attività
Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi Impianti e attività in deroga
Autorizzazioni generali
Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
(278)
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento
Durata: 15 anni
Modifiche sostanziali e trasferimento
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano.
Basta questo per sapere come procedere, gli amministratori acquisiscano la documentazione necessaria dalla Provincia e poi informando la cittadinanza proceda ad investire la magistratura costituendosi parte civile nell'instaurando procedimento.
MDF