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Comune di Lucera: chiarimenti sulla controversia tra il Comune di Lucera e la Nicola Sacco & Figli S.p.A.




Riceviamo e pubblichiamo in risposta alla email Lello Di Ianni e la storia di UCCELLACCI e uccellini al Comune di Lucera

Alle favole, ai  trattati di ornitologia e alle polemiche ritengo sia preferibile dare risposte fondate su documenti e fonti oggettive.
Ormai da un anno si parla della controversia tra il Comune di Lucera e la Nicola Sacco & Figli S.p.A.
 In più di una occasione,  sono state  mosse  critiche all’amministrazione Tutolo per come ha gestito e poi definito la controversia.
Appare dunque necessario fornire adeguati chiarimenti a tutti i cittadini sulla vicenda.
Pochissimi giorni dopo la proclamazione del nuovo Sindaco, in data 12.06.2014 veniva notificato dalla Sacco & figli S.p.A. in liquidazione al Comune atto di precetto. L’importo vantato dalla società ammontava alla complessiva somma di € 3.296.425,71, oltre rivalutazione sul capitale ed interessi.
L’insediata amministrazione, compresa la gravità della controversia ereditata, veniva a conoscenza delle delibere di G.M.  nr. 31 del 24.01.2014 e nr 146 del 23.04.2014 con le quali la precedente Giunta deliberava: la proposizione di un nuovo ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1824/2014 della C.d.A. di Bari; di attivare la procedura ex art. 373 c.p.c. onde ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza; di conferire l’incarico di rappresentanza e difesa del Comune all’Avv. Maiellaro e all’Avv. Castiello.
Veniva contattata la controparte  per valutare la possibilità di addivenire ad una  soluzione bonaria della controversia. Purtroppo durante i primi incontri i rappresentanti della società palesavano condizioni e richieste che poco avevano a che fare con il concetto giuridico di transazione.
Contattato l’Avv. Maiellaro, a cui va indubbiamente il merito di aver ridotto il credito vantato e richiesto inizialmente dalla ditta Sacco, emergeva un’altra problematica.
L’avv. Maiellaro sosteneva che l’importo previsto in determina dirigenziale di € 58.473,85 quale compenso dovuto a lui e all’Avv. Castiello fosse riferito alle sole competenze professionali per il ricorso in Cassazione, mentre  per  attivare la procedura ex art. 373 c.p.c. veniva richiesto l’ulteriore pagamento di oltre € 20.000,00.
Di diverso avviso era il Dirigente del settore contenzioso -di certo è che ad ingenerare tale confusione non fu l’operato e neppure  una delibera di questa amministrazione.
In data 29.08.2014 perveniva la rinuncia al mandato da parte dell’Avv. Guido Maiellaro; in seguito anche l’Avv. Castiello comunicava di essere disposto a difendere il comune a condizione che l’Avv. Maiellaro restasse codifensore.
Questa amministrazione era quindi costretta a conferire nuovo mandato all’Avv. Ignazio Lagrotta.
 All’uopo si precisa che tale incarico non comportava all’Ente nessun aggravio di costi in quanto l’Avv. Lagrotta viene nominato in virtù di convenzione a costo fisso a prescindere dal numero degli incarichi affidati.
Peraltro, il professionista è un avvocato e professore di chiara fama che ottimi risultati ha ottenuto a favore dell’Ente.
A settembre del 2014 controparte attivava procedura esecutiva mobiliare presso terzi, provocando il blocco cautelativo da parte del tesoriere di oltre € 5.000.000,00.

Anche in relazione a tale procedimento questa amministrazione si è prontamente attivata.
In meno di 30 giorni il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia ha disposto la riduzione del pignoramento scongiurando il blocco di tutti i pagamenti compresi gli stipendi dei dipendenti comunali.
Componenti di questa amministrazioni si sono recati personalmente nelle cancellerie del Tribunale di Foggia ottenendo la fissazione dell’udienza nel giro di due settimane, evento più unico che raro se si tiene presente che udienze dello stesso genere  sono fissate anche dopo 6/7 mesi.
Nel contempo si riavviavano le trattative con la controparte.
A tale decisione si giunse non certo per attivare la procedura di riequilibrio finanziario, ma spinti da precise valutazioni giuridiche.
Nel caso di specie si riteneva sussistere una convenienza economica della transazione in relazione al “rischio di causa”, tenuto conto anche dell’andamento processuale che aveva  visto già una pronuncia della Cassazione di annullamento con rinvio dalla quale è scaturita la sentenza di Corte di Appello di condanna che ha congruamente rideterminato in diminuzione il risarcimento dovuto.
La statuizione inerente alla ricorrenza di un’ipotesi di occupazione usurpativa e alla restituzione del bene illegittimamente occupato doveva intendersi non più controversa tra le parti (Cass. n. 9379/2011), con la conseguenza che l’unica questione da dibattere poteva essere solo quella relativa alla quantificazione del danno.
Il criterio utilizzato per la determinazione del risarcimento del danno è stato oggetto di differenti e spesso contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno visto l’intervento sia del G.O. che del G.A. che della CEDU.
Ne poteva conseguire che nell’ipotesi di ricorso in Cassazione anche un esito processuale favorevole poteva essere foriero di conseguenze a seguito della rinnovazione della CTU non facilmente prevedibili.
Emergeva che un’eventuale impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d’Appello avrebbe scontato certamente una concreta incertezza del giudizio sia in ordine alla possibile ma non sicura rinnovazione di CTU, sia in ordine all’eventuale esito di una rinnovazione della stessa (che sarebbe potuta essere sia in diminuzione, sia in aumento); va sottolineato, inoltre, che la Corte di Appello aveva motivato in merito alle ragioni della mancata rinnovazione, con argomentazione che non appariva del tutto sfornita di ragionevolezza.
Come ogni transazione sono stati necessari mesi per raggiungere un accordo vantaggioso per l’Ente.
Bene questa amministrazione ha fatto a non seguire il consiglio di quanti hanno  più volte hanno criticato il nostro operato per non aver concluso la transazione sin da subito accettando come contropartita la mera dilazione di pagamento.
Infatti,  a seguito di estenuanti trattative condotte nell’interesse di questa città si è addivenuti ad una transazione, corredata di parere favorevole tecnico, legale e contabile, che non solo prevede una dilazione del pagamento, ma anche un versamento a controparte  di soli € 3.078.000,00 omnia, comprensivo di svalutazione, interessi, nonché spese legali di tutti i gradi di giudizio, rispetto a € 3.296.425,71, oltre rivalutazione sul capitale ed interessi  quantificati nell’atto di precetto a cui sarebbero dovute essere state  aggiunte le spese della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, con un risparmio di circa € 300.000,00.
Spero che tali precisazioni siano sufficienti  affinché tutti, sulla base di dati oggettivi e riscontrabili in atti e documentazione, possano valutare come l’Amministrazione Tutolo ha operato.
Solo un’ultima considerazione appare opportuna.
Numerose critiche vengono mosse quotidianamente a questa amministrazione,  si pone attenzione su meri formalismi e a volte vengono travisati fatti ad uso e consumo di racconti fantasiosi e pretestuosi.
Se prima di oggi non si è perso tempo a controdedurre tesi poco corrette ed imprecise è stato solo perché siamo più attenti alla sostanza che alla forma.
Vari sono i fatti sconcertanti, poco fantasiosi, che sono emersi dopo un anno di amministrazione.
 Solo per fare un esempio il Palazzetto dello Sport  affidato nel 2013 a società che mai hanno provveduto a pagare una bolletta e quei costi di circa € 50.000,00 sono sopportati oggi dall’Ente.
Concludo affermando che più che preoccuparsi di chi sta attorno al malato oggi  la domanda esatta dovrebbe essere “ma quale è stata la causa della malattia?”.

Un caro saluto a tutti i lettori
Avv. Maria Barbaro
Assessore al contenzioso del Comune di Lucera

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