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Intervista all’Architetto Casciano Il nuovo APE nazionale ‘Novità’

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Chiarimenti in materia, a distanza di circa due mesi dall’entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi , che hanno modificato l’assetto della normativa energetica. Parliamo con l’esperto, Architetto Vito Antonio Casciano, progettista energetico e della sostenibilità ambientale, nonché certificatore energetico ed Itaca, docente in numerosi corsi di formazione professionale svolti sul territorio nazionale, chiedendo delucidazioni in merito ad un tema di forte attualità.
 
Carissimo Architetto a che punto siamo con le normativa in materia di energetica visto che negli ultimi anni abbiamo avuto un continuo avvicendarsi di aggiornamenti legislativi?
Dall’1 ottobre 2015 non ci saranno più disomogeneità nella valutazione delle performance di un edificio o di una unità immobiliare su tutto il territorio italiano. Con la pubblicazione dei 3 decreti ministeriali del 26 giugno 2015, firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico Federico Guidi, si è, infatti, messa la parola fine (almeno in parte) al problema della normativa “a macchia di leopardo” che ha reso difficile la vita dei professionisti che si occupano di prestazione energetica. La normativa vigente infatti vedeva la luce nella sua prima versione con il DLgs 192/2005 “attuazione della direttiva 2002/91/CE”, seguita dal DLgs 311/2006 “disposizioni correttive del DLgs 192/2005”, il DPR 59/09 e DM 26/06/2009 “Le linee guida nazionali per la certificazione energetica”. Ad oggi, il motivo della nuova normativa, nasce dalla richiesta dell’Europa, con la direttiva 2010/31/UE “come modifica ed integrazione della precedente 2002/91/CE”, recepita in Italia dal DL 63/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva”, seguita dalla Legge 90/2013 “conversione del decreto legge precedente” ed infine il DM 26/06/2015 “le metodologie di calcolo e la definizione dei requisiti minimi degli edifici”.
 
Quindi dal 01 Ottobre  2015 sono operativi i nuovi decreti! ma cosa apporta di nuovo ed importante al cittadino?
Il nuovo APE e’ uguale per tutto il territorio nazionale e dà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Il decreto ha definito anche uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema sono riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e vengono usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.
 
Quali sono i dati riportati nell’APE a cui deve essere attento chi compra un immobile?
Il calcolo della prestazione energetica riportato sull’Attestato di Prestazione tiene conto, oltre che del fabbisogno richiesto per garantire il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, anche di tutta quella spesa energetica che riguarda il raffrescamento, la ventilazione e, per gli immobili ad uso non residenziale, anche l’illuminazione e i sistemi di trasporto. Per questo consiglio vivamente di non soffermarsi solo nel vedere la classe energetica evidenziata, ma di comprendere e valutare anche la spesa energetica di cui l’immobile ha bisogno per soddisfare le esigenze di cui sopra, visto che quei numeri si trasformano in soldi da pagare in bollette al singolo cittadino.
 
Nel caso un immobile risulta sprovvisto di impianto?
Nel calcolo della prestazione energetica è necessario indicare i servizi energeticamente presenti nell’edificio, quelli valutati e quelli “simulati”. Nel caso in cui in un edificio residenziale non siano presenti gli impianti di riscaldamento e di ACS (acqua calda sanitaria) secondo le Linee guida, essi saranno comunque indicati tra i servizi in quanto è necessario simularli, in tal modo si considerano sempre presenti.
Pertanto l’attestato energetico va redatto anche per gli immobili residenziali sprovvisti di impianti.
 
Cosa de avere un Attestato di prestazione energetica per essere corretto?
In primis bisogna affidarsi a tecnici abilitati competenti del settore.
Negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio salto in basso del costo professionale dell’Ape, sia perché su internet molte agenzie intermediare, fornivano il servizio a bassissimo costo sfruttando il lavoro di tecnici a volte anche non molto preparati, e sia perché alcuni tecnici purtroppo non conosco a fondo la materia e trascurano i rischi e le eventuali sanzioni a cui sono sottoposti. Pertanto il legislatore, con questi nuovi decreti attuativi, ha apportato delle novità importati tra cui spicca l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
 
Quindi ci sono sanzioni?
CERTAMENTE!!!!! L' articolo 15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l'entrata in vigore del DL 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica
 
Per il certificatore energetico
Un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali.
 
Va ricordato che l'APE è  reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.
 
In caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari
Gravi sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

- Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
- Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
- Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.Ringraziamo l’Architetto Casciano per la sua disponibilità e diamo appuntamento per un nuovo articolo in materia appena ci saranno delle novità da comunicare.

Ulteriori informazioni su unilabsrl.com

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