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Regionali Puglia, come si vota

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Saranno complessivamente 3.553.486 i pugliesi chiamati al voto in 4003 sezioni nelle sei province della Puglia. Si voterà domenica 28 dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15, lo scrutinio inizierà lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.
La votazione avviene su un’unica scheda.
I nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente sono scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Sulla destra, accanto a ciascun contrassegno, è stampata una riga per l’espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata.
I nominativi dei candidati presidenti e i contrassegni di ciascuna lista devono essere disposti, sulla scheda, secondo l’ordine risultato dai sorteggi compiuti, rispettivamente, dall’Ufficio Centrale Regionale e dagli Uffici Centrali Circoscrizionali.

La nuova legge elettorale ha ridefinito in parte le modalità del voto, prevedendo all’art. 7 una minuta disciplina tendente ad evitare la nullità del suffragio.
Ciascun elettore può:
a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);
c) esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Bisogna, inoltre, considerare che:
- in caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto è attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo;
- se il candidato Consigliere non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata;
- se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s’intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene;
- se, invece, l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato;
- nel caso in cui l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista ad esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Chi intenda esercitare il proprio diritto di voto dovrà presentarsi al seggio munito di un documento di identità valido e della tessera elettorale.

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